SUL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
La cd. “penale di estinzione anticipata” non può essere compresa tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG in tema di usura, trattandosi di onere collegato in via meramente eventuale alla erogazione del credito. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori. In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori. Il superamento del tasso soglia in tema di usura va senz’altro verificato anche con riguardo al tasso d’interesse moratorio.
Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
SULL’ONERE DELLA PROVA NELLE AZIONI DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO
In applicazione dei criteri generali di riparto dell’onere probatorio, il creditore che agisce per l’esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l’onere di provare il fatto positivo dell’intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritti di credito e di vicinanza dell’onere della prova. Nella domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. In particolare, l’attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l’eccedenza del pagamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito, con la sentenza n. 355 del 29 luglio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: l’accertamento potrà avvenire solo al momento dell’applicazione della penale per estinzione anticipata
L’usurarietà dei costi legati al contratto non è pronosticabile con certezza al momento della pattuizione
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli | 03.12.2020 | n.1522
USURA: la penale di anticipata estinzione ha natura solo eventuale/potenziale e straordinaria
Non è immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito ex art. 644, co. 4, c.p.
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Adele Pipitone | 24.06.2020 | n.435
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
È ESBORSO CONSEGUENTE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DEL MUTUATARIO DI ESTINGUERE IL DEBITO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
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