ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Luca Darbesio del Foro di Torino
La perizia econometrica prodotta dall’opponente non costituisce prova scritta, al contrario essa rappresenta una valutazione di parte non avente alcun valore probatorio, sostanziandosi in una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.
Così si è espresso il Tribunale di Torino, sez. VI, dott.ssa Manuela Massino, nell’ordinanza del 22 dicembre 2015.
Nel caso in esame la parte ingiunta si è opposta al decreto ingiuntivo e alla sua provvisoria esecutorietà, producendo nel giudizio di opposizione una perizia econometrica.
La pronuncia in oggetto è importante per capire il peso che può essere attribuito dal punto di vista processuale ad una perizia econometrica e la valenza probatoria che può avere ai fini della decisione del giudice.
Nella sostanza, la perizia econometrica consiste in una verifica tecnico contabile attraverso la quale un professionista del settore ricalcola gli interessi applicati dagli istituti di credito per accertare l’esistenza degli illeciti di anatocismo ed usura (Legge 108/96).
Tuttavia, l’opponente ha l’onere di provare in giudizio i fatti a fondamento della propria pretesa attraverso una prova scritta che non può consistere in una perizia econometrica con una consulenza tecnica di parte, atteso che tale strumento costituisce una mera valutazione tecnica di parte.
Pertanto, “va rigettata un’opposizione che non risulti fondata su una prova scritta, tale non potendosi ritenere una perizia econometrica prodotta dall’opponente, costituendo questa una mera valutazione tecnica di parte”.
In particolare, nel caso di specie, l’opponente non ha contestato in toto il credito in linea capitale ma ha censurato il calcolo degli interessi, mentre la banca ha provveduto alla produzione in giudizio di tutta la documentazione consistente negli estratti conto.
Ebbene, per tali ragioni, il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione e ha deciso per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c., sul presupposto di un ragionevole fumus del credito attivato in via monitoria.
Per ulteriori approfondimenti, si suggerisce la consultazione del seguente precedente pubblicato sulla rivista:
USURA: LA PERIZIA DI PARTE NON HA ALCUN VALORE PROBATORIO
COSTITUISCE SEMPLICE ALLEGAZIONE DIFENSIVA A CONTENUTO TECNICO
Sentenza Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Forte Rel. Nazzicone 06-08-2015 n.16552
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Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 117/2015
Tags : 22.12.2015, costituisce, ctp, dott.ssa Manuela Massino, econometrica, mera, non, parte, perizia, prova, scritta, sez. VI, tecnica, Tribunale di Torino, Usura, valutazione