La parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e, dunque, l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108/1996, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, allegando ed indicando i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”.
La perizia stragiudiziale, anche se asseverata con giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva e, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
Il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale, in quanto gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto, pertanto è escluso che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.
La clausola di salvaguardia impedisce “ab origine” che la pattuizione possa violare la soglia dell’usura.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo di Capua, con la sentenza n. 3285 del 26 giugno 2018.
Il Tribunale di Torino in data 11.08.2016, con decreto, ingiungeva dei DEBITORI al pagamento, in solido tra loro, in favore di una Banca ricorrente la somma di Euro 67.836,22, oltre interessi come da domanda ed oltre alle spese della procedura monitoria.
Successivamente, con atto di citazione datato 24.10.2016 ritualmente notificato, i debitori proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo:
– di revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficacia dell’applicazione di un tasso di interesse debitore superiore alla soglia prevista in materia di usura bancaria;
– nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia della pattuizione di interessi ultralegali o convenzionali ovvero la illegittimità dell’applicazione degli stessi, nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia delle clausole anatocistiche ovvero la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito;
– nonché la nullità e/o l’annullabilità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia dell’imputazione dei pagamenti rateali al rimborso degli interessi prima che al capitale ex art. 1194 c.c. e, per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo.
Si costituiva telematicamente la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava le allegazioni e le domande di controparte e chiedeva la concessione ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per capitale, interessi e spese legali liquidate, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l’opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l’opposizione, conseguentemente rigettarla e confermare l’opposto decreto ingiuntivo.
Sulla questione, il Giudice Torinese, dopo attenta valutazione dei fatti di causa e del materiale probatorio, ha innanzitutto precisato che:
“il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento”
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta aveva sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria ed anche nel giudizio di opposizione, mentre la parte attrice opponente non aveva adeguatamente dedotto e/o provato l’esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
Soprattutto, le circostanze documentalmente provate dalla parte convenuta opposta non essendo state specificamente contestate da parte attrice, ai sensi dell’art. 115, 1° comma, c.p.c il Giudice poneva a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Il Tribunale, precisava, inoltre, che la perizia stragiudiziale, anche se asseverata con giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva e, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
Nel caso de quo, trattandosi di un elaborato del tutto incompleto era da ritenersi carente sotto il profilo argomentativo, non essendo possibile ricavare da tale documento le modalità di calcolo adottate.
In merito alla eccepita violazione dell’usura bancaria e, dunque, l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge n. 108/1996, l’attore avendo l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, allegando ed indicando i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso, non essendo stato assolto tale adempimento da parte attrice la domanda era da ritenersi del tutto infondata, soprattutto perché la pattuizione conteneva una specifica clausola di salvaguardia in virtù della quale, ove il tasso di interesse, al momento della stipula, sia superiore al tasso soglia, il tasso effettivamente convenuto è quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi della Legge n. 108/1996.
Per le ragioni sopresposte il Giudice rigettava l’opposizione, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA-MUTUO: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL TASSO DI MORA ESCLUDE OGNI PROFILO DI ILLEGITTIMITÀ
GLI INTERESSI SONO RIDOTTI AUTOMATICAMENTE AL LIMITE SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica | 22.05.2018 | n.1425
USURA: LA PERIZIA DI PARTE NON HA ALCUN VALORE PROBATORIO
COSTITUISCE SEMPLICE ALLEGAZIONE DIFENSIVA A CONTENUTO TECNICO
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Forte Rel. Nazzicone | 06.08.2015 | n.16552
USURA: LA PARTE CHE DEDUCE L’USURARIETÀ DEI TASSI HA L’ONERE DI PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI IN GIUDIZIO
NON OPERA IL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA RISPETTO AD ESSI
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Raffaella Cappiello | 11.04.2018 | n.608
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