Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’art. 1815 co. 2 c.c. con la locuzione “se sono convenuti interessi usurari” ha riguardo alla realizzazione della fattispecie di reato sanzionata dall’art. 644 co. 1 c.p. comprendente l’elemento soggettivo e oggettivo dell’usura. Pertanto, per l’applicazione della sanzione civile indiretta ivi prevista, è necessario sia l’elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario sia l’approfittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria sia la previsione del tasso usurario.
La previsione normativa di una sanzione presuppone necessariamente la valutazione dell’elemento psicologico con il quale è compiuto il comportamento contrario alla legge, quindi, la previsione dell’art. 1815 co. 2 c.c. della sanzione rappresentata dalla conversione del contratto di mutuo a titolo oneroso in contratto di mutuo a titolo gratuito, prescrive la consapevolezza e la volontà del soggetto mutuante di applicare un tasso di interesse usurario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, con la sentenza n. 1903 del 01.07.2019.
Due mutuatari hanno convenuto in giudizio la Banca con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario, deducendo che il tasso complessivo applicato era superiore al tasso soglia usura in vigore e chiedendo di rideterminare il piano di ammortamento senza addebito per interessi e addebiti non pattuiti.
Si è costituita la Banca, la quale ha chiesto il rigetto della domanda, contestando le deduzioni fornite dalla parte attrice.
Alla base della decisione del Giudice vi è un valido percorso motivazionale che nasce dal rapporto di specialità reciproca tra norma penale e la norma civile che si sostanzia nel fenomeno del concorso reale di norme. Infatti, la questione che è stata preliminarmente esaminata, è se il legislatore con la locuzione “Sono convenuti interessi usurari”, con l’art. 1815 cc ha previsto una fattispecie perfettamente coincidente sotto il profilo soggettivo e oggettivo con il fatto di reato descritto dall’art. 644 co. 1 c.p. ovvero ha previsto una fattispecie, cioè la pattuizione di interessi usurari, che riprende esclusivamente l’elemento oggettivo del reato e, precisamente, la stipula convenzionale di interessi che superino il tasso soglia.
La soluzione fornita dall’Organo giudicante, fondata su autorevole dottrina e che ha portato poi a propendere per la prima ipotesi, è che tra norma penale e norma civile è riscontrabile il fenomeno del concorso reale di norme che possono essere in rapporto di specialità reciproca. La previsione normativa di una sanzione presuppone necessariamente la valutazione dell’elemento psicologico con il quale è compiuto il comportamento contrario alla legge, quindi, la previsione dell’art. 1815 co. 2 cc, pertanto richiama tanto l’elemento oggettivo, rappresentato dalla pattuizione usuraria, quanto l’elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse.
Tuttavia, la tesi fornita dal Tribunale è insolita, in quanto ritiene indispensabile l’elemento psicologico anche ai fini dell’usura oggettiva o matematica. Questa, infatti, ex art. 644 cp co. 3, fa riferimento al tasso soglia, stabilendo il limite (tasso soglia) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. L’elemento psicologico, invece, trova il suo riferimento normativo nella seconda parte del terzo comma, in quanto ribadisce che “sono usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Presupposto della condotta della fattispecie è la situazione di inferiorità economica di uno dei due contraenti. Tale elemento, però, non può essere oggetto di una presunzione iuris et de iure, ma solo relativa desumibile dal superamento del tasso usurario ex lege e anche dalla conoscenza dello stesso tasso usura.
Nel caso di specie, le attrici non hanno fornito alcuna prova secondo cui “gli istanti non hanno allegato e dimostrato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare, l’elemento soggettivo della fattispecie delineata dall’art. 1815 co. 2 c.c. rappresentato dal dolo della banca convenuta in ordine alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo, e lo stato di bisogno in cui gli stessi si sarebbero travati alla data di stipula dell’atto”.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, condannando i mutuatari al pagamento in favore della Banca delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: L’INCARICO DI RECUPERARE IL CREDITO CONCORRE NEL REATO PUNITO EX ART. 644 C.P.
IRRILEVANTE CHE IL SOGGETTO NON SIA INTERVENUTO NELLA FASE DEL PRESTITO
Sentenza | Cassazione penale sez. II, Pres. Fiandanese, Rel. Coscioni | 24.11.2017 | n.53479
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-lincarico-recuperare-credito-concorre-nel-reato-punito-ex-art-644-c-
USURA: IL MUTUATARIO DEVE PROVARE DOLO, STATO DI BISOGNO ED APPROFITTAMENTO DELLA BANCA
TALE SITUAZIONE NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE MA VA SPECIFICAMENTE DIMOSTRATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Arminio Salvatore Rabuano | 14.07.2016 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-mutuatario-deve-provare-dolo-stato-di-bisogno-ed-approfittamento-della-banca
USURA: ANCHE IN SEDE PENALE UN “NO” ALLA SOMMATORIA DI CORRISPETTIVI E MORATORI
Ordinanza | Tribunale di Torino, GUP dott. Giuseppe Marra | 10-06-2014
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-anche-in-sede-penale-un-no-alla-sommatoria-di-corrispettivi-e-moratori.html
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