In merito alle modalità di calcolo della soglia di mora usura va rilevato che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
E’ vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia essa va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, con sentenza del 28 maggio 2016.
Nel caso in questione, un mutuatario citava in giudizio una Banca deducendo l’applicazione di tassi usurari al mutuo erogato, oltre all’applicazione di interessi anatocistici vietati a fronte del mutuo con il piano di ammortamento alla francese.
La Banca si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In merito alla dedotta applicazione di interessi usurari all’interno del contratto di mutuo, il Tribunale di Padova richiamava, preliminarmente, il principio secondo cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, occorre operare un aumento della mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
Questa rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l’interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con il tasso corrispettivo medio soglia usura.
Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine.
Il Giudice adito, rilevava che nel contratto in contestazione la banca non aveva applicato tassi d’interesse usurari, respingendo, peraltro, la tesi di parte attrice, secondo la quale poiché l’art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi.
Infine, in ordine alla doglianza relativa all’effetto anatocistico contenuto nel piano di ammortamento alla francese asseritamente più oneroso di quello all’italiana, il Giudice rilevava che per la determinazione della rata periodica nell’ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.
Il Tribunale di Padova, sulla base di tali considerazioni, rigettava la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi:
USURA: AI FINI CALCOLO SOGLIA MORA È OPPORTUNO AUMENTARE LA MORA MEDIA RILEVATA DA BANCA D’ITALIA CON DELTA DEL 2,10%
NON SI PUÒ CONFRONTARE IL TASSO DI MORA MEDIO SOGLIA USURA CON IL TASSO CORRISPETTIVO MEDIO SOGLIA USURA
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 | n.1935
USURA: CONFRONTARE IL TASSO DI MORA CON IL TASSO SOGLIA CORRISPETTIVO È IMPROPRIO
I D.M. MINISTERIALI TRIMESTRALI NON RILEVANO LA SOGLIA DI USURA DEI TASSI DI MORA MEDI
Sentenza Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola 27-04-2016 n. 1312
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza,Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco,16-03-2016 n.127
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