Ai fini del calcolo della soglia di mora usura, in giurisprudenza si sta affermando il principio per cui, per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si deve operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
Tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto legislativo, ossia la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, con sentenza del 28 giugno 2016.
Nel caso di specie, l’attore conveniva in giudizio la Banca deducendo di aver stipulato un finanziamento estinto nell’ottobre 2004, e che parte convenuta gli avrebbe applicato un tasso usurario in considerazione della sommatoria tra tasso corrispettivo, tasso moratorio oltre ad una serie di spese varie collegate al mutuo.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva assegnata a sentenza senza attività istruttoria.
Il giudice ha, in primo luogo, osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall’attore, il mutuo oggetto di causa non fosse un normale mutuo da far rientrare nella categoria “mutui” per verificare la soglia usura ma piuttosto un finanziamento alle imprese, sicché il tasso di riferimento medio è diverso e deve considerarsi pari all’11,25%, anziché al 10,60%.
Il giudice ha escluso che, nel caso di specie, fossero stati applicati sul mutuo tassi usurari, affermando il principio già ribadito in giurisprudenza per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
E’ vero che non vi è un obbligo in nessuna norma, neanche secondaria, di operare tale maggiorazione ma essa va applicata per sopperire alla mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.
Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l’interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.
Tuttavia tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine poichè il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread.
Inoltre, secondo il disposto dell’art.1815 c.c. che sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi che, nel caso di specie, erano inesorabilmente entro la soglia.
Inoltre il giudice ha osservato che, ove gli interessi moratori fossero usurari, quelli corrispettivi sarebbero sempre dovuti in quanto pattuiti entro la soglia, atteso che l’art. 1815 c.c. sanziona con la nullità le singole clausole illegittime e non l’intero contratto.
Per tali ragioni, il Tribunale di Padova ha respinto le domande attoree, con condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore della banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: CONFRONTARE IL TASSO DI MORA CON IL TASSO SOGLIA CORRISPETTIVO E’ IMPROPRIO
I D.M. MINISTERIALI TRIMESTRALI NON RILEVANO LA SOGLIA DI USURA DEI TASSI DI MORA MEDI
Sentenza |Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 27.04.2016 | n.1312
USURA: MANCA UN DATO NORMATIVO VINCOLANTE PER GLI INTERESSI MORATORI
LA BANCA D’ITALIA NON HA MAI RILEVATO TALE PARAMETRO
Sentenza Tribunale di Lecce, dott. Paolo Moroni 25-09-2015 n.4550
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza,Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco,16-03-2016 n.127
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