La Banca d’Italia con la nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 03.07.13 ha precisato che la soglia a cui raffrontare i tassi previsti per gli interessi di mora deve venire calcolata in base ai criteri dettati dai decreti ministeriali con maggiorazione di 2,1 punti percentuali.
Nel calcolo del TEG non devono inserirsi costi eventuali, come la penale per estinzione anticipata, in quanto tali voci costituiscono elementi accidentali del negozio, funzionali ad indennizzare il mutuante dai costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno), mentre devono essere considerati rilevanti ai fini usura solo le spese concretamente incidenti ed apprezzabili al momento della stipula del contratto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bologna, Giudice Sara Smurro con la sentenza n.832 del 15.02.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una SOCIETA agiva in giudizio contro una BANCA con la quale aveva stipulato due contratti di mutuo per ottenere una pronuncia di accertamento della pretesa applicazione di interessi usurari e di conseguenza la restituzione di quanto indebitamente percepito dall’Istituto di Credito.
Resisteva in giudizio la BANCA che chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice, avvalendosi del proprio consulente, ha rilevato che la produzione documentale risultava carente degli estratti conto relativi ai rapporti intervenuti tra le parti, pertanto non poteva verificare le condizioni effettivamente applicate dall’Istituto di credito, limitando l’indagine all’esame della legittimità delle condizioni pattuite.
Nel merito, il Tribunale ha affermato che le perizie prodotte dall’attrice non avevano valore di prova bensì mero valore indiziario, risultando liberamente apprezzabili, peraltro il metodo di calcolo adottato nell’elaborazione dei conteggi non appariva condivisibile, specie in ordine alla sommatoria dei tassi di interesse e alla disapplicare delle istruzioni della Banca d’Italia.
Sul punto, il Magistrato ha dichiarato che le istruzioni della Banca d’Italia non sono fonte di rango primario, ma il legislatore ha demandato con l’art. 2 legge 108 del 1996 alla suddetta autorità di svolgere funzioni consultive in materia di rilevazione di tassi d’interesse medi praticati, di talché l’osservanza di dette istruzioni risulta essere pienamente conforme al dettato normativo primario.
In tal senso la Banca d’Italia con la nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 03.07.13 ha rilevato che la soglia a cui raffrontare i tassi previsti per gli interessi di mora deve venire calcolata in base ai criteri dettati dai decreti ministeriali con maggiorazione di 2,1 punti percentuali.
Utilizzando tali criteri al caso di specie risultava che le pattuizioni intercorse tra le parti e riguardanti i due rapporti di mutuo in contestazione, non avevano in alcun modo superato le soglie anti-usura.
Peraltro, il Giudice non ha ritenuto condivisibile, come invece sosteneva parte attrice, l’inserimento di costi eventuali nel calcolo del TEG, come la penale per estinzione anticipata, in quanto tali voci costituiscono elementi accidentali del negozio, funzionali ad indennizzare il mutuante dai costi collegati al rimborso anticipato del credito, invero devono considerarsi rilevanti ai fini dell’usura solo gli oneri concretamente incidenti ed apprezzabili al momento della stipula del contratto.
Tanto premesso il Tribunale ha considerato le pattuizioni relative ai mutui legittime e ha respinto la domanda relativa all’accertamento dell’usura effettivamente applicata nel corso dei rapporti contrattuali, non essendo stata fornita la prova degli effettivi versamenti eseguiti dall’attrice.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON POSSONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO AI TEGM DETERMINATI PER I CORRISPETTIVI
TALI VALORI VANNO MAGGIORATI DEL 2,1% AL FINE DI DETERMINARE UNA SPECIFICA SOGLIA PER I MORATORI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 11.01.2018 | n.672
USURA: IL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI DI MORA VA CALCOLATO CON MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
LE CLAUSOLE PENALI NON RILEVANO AI FINI DELLA USURA AVENDO FUNZIONE RISARCITORIA
Sentenza | Tribunale Asti, Dott.ssa Teresa Maria Francioso | 07.03.2017 | n.198
USURA MORATORI: NECESSARIA LA MAGGIORAZIONE DI 2,1% SUL LIMITE DEL TASSO SOGLIA RILEVATO PER I CORRISPETTIVI
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEI MORATORI NON DETERMINA LA GRATUITÀ DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Dott. Cinzia Caleffi | 24.01.2017 | n.100
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