L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità e non già alla sommatoria degli stessi, posta la loro ontologica differenza.
L’art. 644 c.p., al suo terzo comma, rimette ad una fonte esterna (le Istruzioni di Bankitalia) la concreta individuazione del c.d. tasso soglia, che della fattispecie è l’elemento imprescindibile; con i chiarimenti del 03.07.2013 la Banca d’Italia ha individuato il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
L’eventuale nullità degli interessi moratori colpirebbe unicamente la clausola (o parte di essa) concernente i medesimi, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi, convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Ai fini dell’applicazione della potenziale nullità degli interessi moratori è necessaria la materiale corresponsione degli stessi e non la mera stipula della relativa clausola, per cui in mancanza della prova dell’effettiva dazione, nessun obbligo restitutorio potrebbe essere astrattamente configurabile.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca, con la sentenza n. 14 dell’11.01.2017.
Nel caso in esame, il mutuatario ed il terzo garante convenivano in giudizio la Banca, chiedendo di accertare e dichiarare in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 1815 c.c. e 644 c.p., sul presupposto della pattuizione di interessi usurai da parte dell’Istituto di credito, la gratuità del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, e per l’effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore delle attrici di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale prodotto, ex art. 185 c.p. e 2059 c.c..
La Banca convenuta chiedeva, in particolare, di rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
Il Tribunale di Ferrara, preliminarmente, osservava che l’art. 644 c.p., al suo terzo comma, rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia, attraverso le rilevazioni trimestrali di cui all’art. 2, commi 1 e 4, L. n. 108/1996.
La richiamata disciplina normativa, che ha individuato l’esistenza di uno specifico parametro superato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va interpretata alla luce del decreto legge n. 394 del 2000, convertito nella legge n. 24 del 28 febbraio 2001, secondo cui “ai fini dell’applicazione dell’art 644 codice penale e dell’art. 1815, secondo comma del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Il Giudice ricordava, in proposito, che il legislatore ha fissato il principio secondo cui la valutazione dell’usurarietà degli interessi deve riferirsi al momento genetico del contratto e non al suo successivo svolgimento.
Quanto alla verifica del rispetto della disciplina antiusura, il Tribunale osservava che gli interessi convenzionali, nel mutuo, hanno una funzione diversa dagli interessi moratori: gli uni, pattuiti dalle parti, costituiscono per il mutuante il corrispettivo dell’utilità che il mutuatario trae dalla disponibilità del denaro preso in mutuo (art. 1815 c.c.); gli altri, invece, che hanno un più esteso ambito di applicazione, sono dovuti, nella misura e con gli effetti testualmente previsti dall’art. 1224 c.c., per il fatto del ritardo del debitore nell’adempimento delle obbligazioni che, come il mutuo, hanno per oggetto una somma di denaro e costituiscono la liquidazione, operata ex lege, del danno presuntivo che l’inadempimento ha prodotto al creditore.
Il Giudice, in considerazione della differenza ontologica tra le due tipologie di interessi, dovuti in via alternativa tra loro, chiariva che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori deve essere scrutinata con riferimento alla loro entità e non già alla loro sommatoria e sottolineava che, in ragione della mancata inclusione degli interessi di mora nei TEGM rilevati, ai fini del calcolo della soglia mora usura, si debba per questi ultimi operare una maggiorazione del 2,1%, in conformità rispetto a quanto previsto dalle indicazione fornite dalla Banca d’Italia con i chiarimenti del 03.07.2013.
Il Tribunale di Ferrara, nel ribadire il rapporto di autonomia tra interessi moratori e corrispettivi, rigettava la domanda con condanna delle parti attrici al pagamento delle spese di lite.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: INDEBITA L’OPERAZIONE DI SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI
PER GLI INTERESSI DI MORA LA SOGLIA VA CALCOLATA CON LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI DEI T.E.G.M.
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 19.10.2016 |
USURA: ANCORA UN “NO” ALLA SOMMATORIA TRA MORATORI E CORRISPETTIVI
GLI INTERESSI DI MORA SONO DOVUTI IN VIA SOSTITUTIVA, NON CUMULATIVA
Sentenza | Tribunale di Cagliari, dott. Andrea Bernardino | 04.10.2016 |
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
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