Procedimento patrocinato dall’Avv. Alessandro Fastoso del Foro di S. Maria Capua Vetere
La sommatoria dei due tassi risulta del tutto errata, posto che il primo tasso, quello corrispettivo, è riferito all’intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre il secondo, quello di mora, è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi; di tal che l’applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo “sostitutivo” del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati.
Questo il principio ribadito dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo, con la sentenza n. 143 del 18 gennaio 2021.
Un mutuatario impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato soccombente nel giudizio di opposizione all’atto di precetto con cui una banca gli aveva intimato il pagamento di € 108.446,93, per essersi reso moroso nel pagamento delle rate scadute.
Nell’atto di appello, il mutuatario chiedeva la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nonché l’accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in prime cure, tra cui la declaratoria di nullità dell’atto di precetto e del contratto di mutuo per l’applicazione di interessi ultralegali. In via istruttoria, l’appellante chiedeva inoltre di chiamare a chiarimenti il predetto CTU sui quesiti al medesimo già formulati o, in difetto, ammettere il rinnovo della CTU contabile volta all’analisi del mutuo in questione.
L’istituto di credito si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c.; contestava quindi il fondamento di tutti i motivi addotti a sostegno dell’opposizione, come in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della gravata pronuncia e della proposta impugnazione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Orbene, la Corte, nell’affrontare il thema decidendum, ha rappresentato che nel mutuo, come chiaramente esposto dal primo giudice, il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora i quali si sostituiscono (senza capitalizzazione alcuna) agli interessi corrispettivi all’atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito.
La sommatoria dei due tassi risulta infatti del tutto errata, posto che il primo tasso, quello corrispettivo, è riferito all’intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre il secondo, quello di mora, è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi; di tal che l’applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo “sostitutivo” del secondo, dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati.
La Corte ha, dunque, ritenuto assolutamente prive di fondamento le affermazioni sul punto contenute nell’atto di impugnazione che, per un verso, appaiono come una sostanziale reiterazione di quanto dedotto in primo grado, e, per altro verso introducono il tema della mancata dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine per la parte mutuataria; per il Collegio si tratta di questione non solo del tutto inammissibile, in quanto mai sollevata in primo grado quanto, per altro verso, completamente infondata, alla luce delle pattuizioni riguardanti la decorrenza degli interessi moratori legata alla semplice scadenza della singola rata.
Alla luce di quanto sopra richiamato, la Corte ha rigettato l’appello, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza, ed ha condannato il mutuatario al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SU MUTUO: L’APPLICAZIONE DEL TASSO DI MORA SULLA QUOTA DEI CORRISPETTIVI SCADUTI NON DETERMINA UN “CUMULO DI TASSI”
IL FENOMENO NON DETERMINA IL TRAVALICAMENTO DEL TASSO SOGLIA, NON DOVENDOSI CONFONDERE USURA ED ANATOCISMO
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi | 20.05.2020 | n.112
USURA: ILLEGITTIMA LA SOMMATORIA TRA I CORRISPETTIVI ED IL “DIFFERENZIALE” CON I MORATORI
SI TRATTA DELLA DIFFERENZA TRA I TASSI CHE I MUTUATARI RITENGONO ELEMENTO DA AGGIUNGERE AL CORRISPETTIVO UNITAMENTE A TUTTE LE VOCI DI COSTO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Alberto Binetti | 10.01.2020 | n.39
USURA INTERESSI DI MORA: IL TASSO SOGLIA SI CALCOLA APPLICANDO LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
GLI INTERESSI MORATORI VANNO TENUTI DISTINTI DAGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Vincenzo Cefalo | 12.12.2019 | n.2248
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