ISSN 2385-1376
Testo massima
La verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi – corrispettivi e moratori – senza sommatoria tra loro.
Ai fini dello scrutinio sull’usura non è giustificabile la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora atteso che i detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un “non tasso” o “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa a tassi mai applicati e non concretamente applicabili.
L’usurarietà dei tassi di mora comporta la nullità di quella sola clausola contrattuale ad essa relativa, e non invece dell’intero contratto, non potendosi far discendere da tale nullità la gratuità del mutuo; l’usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, in ragione del differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi distinta ed autonoma funzione (i primi corrispettivo del mutuo, gli altri funzione risarcitoria preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell’adempimento).
L’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione del combinato disposto degli art. 1815 co. 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di questi, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, ove contenuti nel tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale e, al verificarsi dell’inadempimento, verificatosi la decadenza dal beneficio del termine, risulterà immediatamente esigibile la sorte capitale maggiorata degli interessi corrispettivi ex art. 1224 co. 1 c.p.c.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro, con la sentenza del 26 febbraio 2016.
Nel caso di specie, un mutuatario avanzava domanda di condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi tutti già corrisposti a titolo di interesse, in quanto superiori al tasso soglia ex art. 2, L. n. 108 del 1996 e quindi nulli; in subordine, chiedeva che, accertato il mancato rispetto dell’art. 117, co. 4 e 6 TUB, fossero rideterminate ab origine le condizioni contrattuali con sostituzione del tasso applicato con quello di cui all’art. 117, co. 7 TUB, ordinando la restituzione delle eccedenze già corrisposte e riformulando le rate di pagamento rimanenti.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto i tassi contrattualmente previsti rispettavano il dettato normativo sulla pattuizione ed applicazione degli interessi, collocandosi al di sotto del tasso soglia all’epoca vigente per questo tipo di operazioni, laddove solo un calcolo (assolutamente privo di base giuridica) della sommatoria comporterebbe il superamento della detta soglia di usurarietà.
In ogni caso, l’eventuale nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi moratori usurari determinerebbe la nullità solo parziale del contratto di mutuo, con la conseguenza che resterebbe valida la diversa pattuizione degli interessi corrispettivi, in relazione ai quali nel caso di specie nessuna contestazione era stata mossa dal mutuatario.
Al riguardo, il giudice ha affermato che in astratto anche gli interessi di mora possono essere usurari; decisivo al riguardo appare il riferimento operato dall’art. 1 D.L. n. 349 del 2000 agli interessi convenuti a qualsiasi titolo, che consente di considerate ricompresi nell’ambio della normativa antiusura anche gli interessi moratori (tale principio trova riscontro anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2002, che ha ritenuto “plausibile” che il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori).
Tuttavia, seppure lo scrutinio sull’usurarietà riguarda sia gli interessi corrispettivi che moratori, la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi senza sommatoria tra loro.
Ai fini dello scrutinio sull’usura non è giustificabile la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora atteso che i detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un “non tasso” o “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa a tassi mai applicati e non concretamente applicabili.
Sotto altro profilo, si ritiene che l’usurarietà dei tassi di mora comporta la nullità di quella sola clausola contrattuale ad essa relativa, e non invece dell’intero contratto, non potendosi far discendere da tale nullità la gratuità del mutuo; l’usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, in ragione del differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi distinta ed autonoma funzione (i primi corrispettivo del mutuo, gli altri funzione risarcitoria preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell’adempimento).
Dunque, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione del combinato disposto degli art. 1815 co. 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di questi, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, ove contenuti nel tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale e, al verificarsi dell’inadempimento, verificatosi la decadenza dal beneficio del termine, risulterà immediatamente esigibile la sorte capitale maggiorata degli interessi corrispettivi ex art. 1224 co. 1 c.p.c.
Ne discende che, nel caso di interessi moratori usurati sono dovuti i soli interessi corrispettivi (ossia in quella misura anche i moratori), senza che la nullità della pattuizione comporti la gratuità del mutuo (cfr., ex multis, Trib. Reggio Emilia del 24.02.2015, Trib. Palermo 12.12.2014, Trib. Roma 16.09.2014, Trib. Milano 22.05.2014, Tribunale Napoli 28.01.2014).
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Ivrea ha rigettato la domanda con condanna dell’attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI MORATORI USURARI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 31-03-2016 n.805
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O UN “TASSO CREATIVO”
Sentenza Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice 25-02-2016 n.734
USURA: VA VERIFICATA IN RELAZIONE AI SINGOLI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI SENZA ALCUNA SOMMATORIA
EVENTUALE NULLITÀ DEI MORATORI NON INFICIA VALIDITÀ CORRISPETTIVI
Ordinanza Tribunale di Nola, dott. Fabio Mazzei 23-03-2016
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 289/2016