Il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale, difatti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto.
Il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo o in termini equivalenti al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora con riguardo al debito scaduto, pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro.
È manifestamente infondata la domanda relativa alla sommatoria dei tassi e la configurazione dell’anatocismo nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese per cui sussiste la colpa grave della parte in quanto la avversa iniziativa giudiziaria, non è compensata sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso per cui va condannata a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. .
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 1037 del 02.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata due Clienti agivano contro una Banca con quale avevano stipulato un contratto di mutuo di cui lamentavano l’applicazione di addebiti illegittimi e la previsione di clausole indeterminate o indeterminabili da cui doveva conseguire la restituzione di quanto indebitamente riscosso dall’intermediario finanziario.
Resisteva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il tasso di mora e corrispettivo non possono essere applicati congiuntamente nel medesimo periodo temporale, in quanto logicamente alternativi tra loro. Infatti, gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, mentre gli interessi moratori sul debito scaduto, in altri termini il tasso di mora si sostituisce al tasso corrispettivo, o in termini equivalenti al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora con riguardo alla fase del ritardo nell’inadempimento.
Ebbene poiché l’interesse di mora non costituisce un costo annuale – certo e fisso – non rientra nel TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura, peraltro ai fini del suddetto calcolo possono considerarsi solo costi effettivi, non rientrandovi quelli meramente ipotetici e irreali.
Nel caso di specie, i Clienti avevano pagato regolarmente e tempestivamente le rate del contratto non incorrendo in alcun inadempimento, vale a dire che nessun interesse moratorio veniva applicato rendendo irrilevante ogni accertamento usurario sul punto.
Per di più, nel contratto dedotto in giudizio, i tassi singolarmente considerati non risultavano superiori al tasso soglia, e anche l’ISC era ampiamente inferiore al valore di riferimento.
Infine, il Tribunale si è occupato della domanda della Banca opposta che chiedeva l’accertamento della responsabilità aggravata dei Clienti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
In effetti, nel caso di specie si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensi del quale: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Le parti attrici, infatti, risultano aver agito in giudizio, se non con mala fede, quanto meno con colpa grave, tenuto conto che le domande proposte dalle parti attrici erano palesemente infondate.
Inoltre, secondo l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere liquidato anche in via equitativa, potendo il Giudice fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata iniziativa dell’avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta subiva un pregiudizio per essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata iniziativa delle controparti, non sufficientemente compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso dei compensi del presente giudizio.
In altri termini, l’attività processuale avviata dalla parte attrice sulla base di una sommatoria di tassi palesemente infondata per acclarata giurisprudenza sul punto integra un’ipotesi di colpa grave sanzionata con il risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ha rigettato la domanda dei clienti condannandoli per lite temeraria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: NON È POSSIBILE CUMULARE INTERESSI CORRISPETTIVI CON QUELLI MORATORILA MORA È DESTINATA A SOSTITUIRSI AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo | 13.11.2017 | n.832
USURA: GLI INTERESSI MORATORI HANNO NATURA RISARCITORIA E NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEG
LA VERIFICA DEI TASSI EX LEGE 108/96 SI ESEGUE CON UN CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marzia Cruciani | 14.03.2018 | n.5545
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96
L’ORDINAMENTO GIURIDICO ADOTTA UNA NOZIONE DI USURA DEL TUTTO SVINCOLATA DAGLI ONERI DA INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Alberto Rovatti | 02.02.2018 | n.186
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno