ISSN 2385-1376
Testo massima
Il cliente mutuatario che agisce in giudizio nei confronti della banca contestando il carattere usurario degli interessi applicati, è tenuto ad assolvere puntualmente il prescritto onus probandi, producendo non solo l’intercorso contratto ed i relativi allegati, ma anche il decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato in relazione al trimestre nel quale il contratto di mutuo è stato concluso. In assenza di tale ultimo parametro di riferimento, l’affermazione in ordine all’intervenuto superamento dei tassi soglia si presenta come del tutto priva di riscontri.
È da disattendere la verifica della usurarietà del tasso di interesse condotta mediante la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, perché la nota sentenza della Cassazione n.350/2013 si limita a ribadire il principio secondo il quale anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. 108/1996, ma in nessun caso afferma (ed è sufficiente leggere per esteso la sentenza per verificarlo), che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori debbano essere cumulati tra loro e considerati unitariamente.
Sussiste responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. del cliente che, agendo in mala fede o con colpa grave, abbia sostenuto in giudizio la tesi dell’applicazione di interessi usurari, omettendo l’allegazione del decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato nel trimestre di riferimento. È altresì indice della predetta responsabilità, l’aver dedotto il superamento del tasso soglia adottando il criterio della sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pistoia, dott. Carvisiglia, con l’ordinanza depositata in data 02.07.2015.
Con la pronuncia in commento, il Tribunale, motivando il rigetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla società mutuataria e dal legale rappresentante, in proprio ed in qualità di fideiussore, ha ribadito alcuni fondamentali principi in materia di onere probatorio e di verifica del tasso soglia, definendo altresì natura e portata della previsione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..
In particolare, il Giudice adito ha preventivamente accertato il mancato assolvimento del prescritto onus probandi, rilevando la mancata allegazione, da parte dei ricorrenti, sia della documentazione contrattuale di cui si lamentava la violazione, che del decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato in relazione al trimestre nel quale il contratto di mutuo de quo era stato concluso. A tal riguardo, come precisato dall’ordinanza in commento, “l’omessa produzione del decreto ministeriale attuativo della legge 7 marzo 1996, n. 108, che fissa la cd. soglia d’usura, non può essere superata mediante il ricorso al principio ‘iura novit curia’, di cui all’art. 113 c.p.c., atteso che il predetto decreto ha natura di atto meramente amministrativo”.
Nel merito, il Tribunale, allineandosi a consolidata e maggioritaria giurisprudenza di merito, ha evidenziato l’erroneità della metodologia di calcolo utilizzata dai ricorrenti per la rilevazione del tasso usurario consistente nella sommatoria del tasso corrispettivo e di quello moratorio, ribadendo che “l’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguito con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, corrispettivo e moratorio, senza sommarli tra loro, affermando altresì la assoluta impossibilità della loro sommatoria in quanto i due tassi assolvono a due funzioni diverse, hanno natura diversa e sono oggetto di distinte pattuizioni”.
Disattese le istanze dei ricorrenti anche sul piano istruttorio, dal momento che “è ovviamente da escludere che alle rilevate carenze sul piano delle allegazioni e delle prove possa supplire il Giudice disponendo la CTU richiesta dagli istanti, atteso che, come è noto, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove, ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
Da ultime, le statuizioni con cui il Giudice adito ha accertato la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. dei ricorrenti, “per aver agito in mala fede o colpa grave”, evidenziando la funzione, non già meramente risarcitoria bensì sanzionatoria, della predetta previsione codicistica, finalizzata a “scoraggiare l’abuso del processo ed a preservare la funzionalità dei sistema giustizia”, attraverso l’introduzione di un danno tipicamente punitivo. In particolare, con l’ordinanza de qua, il Tribunale ha precisato che “sono chiari indici, quantomeno di colpa grave: a) l’aver sostenuto la tesi dell’applicazione degli interessi usurari con riferimento al contratto di mutuo inter partes, senza la produzione del decreto ministeriale relativo al tasso soglia fissato del trimestre di riferimento; b) l’aver adottato il criterio della sommatoria del tasso dell’interesse corrispettivo e del tasso dell’interesse di mora, criterio che trova smentita in un granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. in tema di applicazione dei disposto ex art.96 comma 3 c.p.c., in relazione ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa, cfr. Trib. Padova, 10 marzo 2016 e Trib. Torino, 17 settembre 2014, reperibili in www.expartecreditoris.it).
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SUPERIORI AL TASSO SOGLIA NON INFICIANO LA LICEITÀ DEI CORRISPETTIVI
LA VERIFICA VA AUTONOMAMENTE ESEGUITA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA SOMMARLI TRA LORO
Sentenza Tribunale di Reggio Emilia Dott. Gianluigi Morlini 24-02-2015 N.304
USURA: ULTERIORE NO AL CUMULO DI MORATORI E CORRISPETTIVI
LA DIVERSITÀ ONTOLOGICA E FUNZIONALE DELLE DUE CATEGORIE ESCLUDE LA TESI DELLA SOMMATORIA
Ordinanza Tribunale di Roma, Pres. De Michele Rel. Perna 22-06-2015
USURA BANCARIA: NON RILEVA IL CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON GLI INTERESSI MORATORI
LA NORMATIVA ANTIUSURA FA CHIARO RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DI NATURA “CORRISPETTIVA”
Sentenza Tribunale di Verona, Dott. A. Mirenda 28-04-2014
LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL’USURA È UN’OPERAZIONE FANTASIOSA
TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014
Sentenza Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola 10-03-2015 n. 739
ART.96 CPC (RESPONSABILITÀ AGGRAVATA): LA LITE TEMERARIA
13 DECISIONI PUBBLICATE SULLA RIVISTA SULLE PRINCIPALI IPOTESI TIPICHE
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 05-07-2013 N. 5
Testo del provvedimento
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