ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato da Stefania Ventura
La valutazione del carattere usurario degli interessi deve essere compiuta con esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto (e, dunque, con riferimento esclusivo al d.m. di rilevazione delle soglie anti usura di quel trimestre), senza riconoscere alcun rilievo alle modifiche normative successivamente intervenute o ai successivi d.m..
In quest’ottica, la percezione degli interessi nella misura originariamente convenuta può e deve essere considerata legittima quand’anche, nel corso del rapporto, tale misura si rilevi rivelata superiore al tasso-soglia successivamente rilevato.
Questo sono i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi, con due sentenze, dello stesso tenore letterale, del 17.03.2016 nn. 654 e 655.
Nella fattispecie in esame, il correntista adiva innanzi al Tribunale di Avellino l’istituto di credito con cui intratteneva un rapporto di conto corrente in itinere lamentando l’applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese; calcolo di interessi anatocistici non pattuiti per iscritto.
Il Tribunale, nel rigettare le domande del correntista, ha preliminarmente richiamato il generale principio in virtù del quale la ripetizione dell’indebito oggettivo postula un pagamento che si rende configurabile soltanto all’atto della chiusura del conto.
Invero, secondo costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità, i versamenti effettuati durante lo svolgimento del conto, consistendo in semplici operazioni contabili di accreditamento diretti a ripristinare la provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, non hanno funzione solutoria e non sono tali da giustificare una possibile azione di ripetizione.
Proseguendo con l’esame della documentazione prodotta in atti, il Giudice ha rilevato che nel contratto di cui si discute erano stati chiaramente pattuiti gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto e le spese considerandole pertanto legittime in quanto è stata rispettata la necessaria forma scritta.
Circa la disamina sul calcolo degli interessi anatocistici, il contratto risultava rispettoso della delibera CICR del 9.2.2000 che ha regolato la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c bancario attivi o passivi. Infatti, tale normativa ha sancito la legittimità della stessa a condizione che il contratto preveda in ambedue le ipotesi la medesima periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi (attivi o passivi) maturati.
Nel caso di specie, il Tribunale ha giustappunto osservato che il contratto era stato concluso il 15.3.2006 e, dunque, in data successiva alla delibera CICR del 2000, prevedendo la pari periodicità nel calcolo degli interessi debitori e creditori.
Al riguardo, il Giudice ha richiamato la pronuncia del Tribunale di Palermo del 24.2.2006, n. 2491, secondo cui la legittimità di tale previsione è desumibile proprio dal disposto di cui all’art. 120 t.u.b. legge bancaria che sancisce il principio generale della corrispondenza temporale tra interessi passivi ed interessi attivi, nel senso, quindi, che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Infine, in merito alla doglianza relativa all’usura sopravvenuta degli interessi, la stessa è stata disattesa per due ordine di motivi: in primis, il richiamo a calcoli e verifiche contenuti in una consulenza di parte senza le necessarie specificazioni negli atti di causa non è considerata difesa idonea allo scopo; in secundis, per la valutazione del carattere usurario degli interessi, la legge impone di guardare al momento in cui gli stessi sono stati “promessi o comunque convenuti” pertanto non è configurabile l’usura sopravvenuta.
Ne consegue che la valutazione del carattere usurario degli interessi deve essere compiuta con esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto (e, dunque, con riferimento esclusivo al d.m. di rilevazione delle soglie anti usura di quel trimestre), senza riconoscere alcun rilievo alle modifiche normative successivamente intervenute o ai successivi d.m..
In quest’ottica, la percezione degli interessi nella misura originariamente convenuta può e deve essere considerata legittima quand’anche, nel corso del rapporto, tale misura si rilevi rivelata superiore al tasso-soglia successivamente rilevato.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il Tribunale di Avellino ha rigettato le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 193/2016