Segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro con nota di accompagnamento
Alle Istruzioni della Banca d’Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate: il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
Un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d’Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l’eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio.
In assenza di prova di preventiva richiesta ex art. 119 TUB da parte del correntista, l’istanza di ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c., deve essere disattesa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Dott.ssa Chiara Binetti, con la sentenza del 20.07.2016.
Nel caso in questione, una società correntista, nella qualità di debitrice principale ed i fideiussori convenivano in giudizio la Banca proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Monza, con cui era stato ingiunto loro il pagamento in favore dell’Istituto di credito di una certa somma, a titolo di saldo debitore del contratto di conto corrente stipulato tra le parti.
A sostegno dell’espletata opposizione, gli attori eccepivano, tra l’altro, l’illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e l’applicazione di interessi usurari, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo e l’accertamento della minor somma dovuta all’opposta.
La Banca, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, deducendo l’erroneità dei calcoli riportati nella perizia allegata da controparte, alla luce dell’utilizzazione di una formula diversa da quella codificata dalla Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM.
Il Tribunale adito, sulla presunta illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione dell’art. 1283 c.c., richiamata la disciplina normativa introdotta con il D.Lgs. n. 342 del 04.08.1999 e la delibera CICR del 2000, con cui è stata prevista l’ammissibilità dell’anatocismo bancario purché con pari periodicità nel conteggio degli interessi sia attivi che passivi, in condizione di reciprocità, osservava che il contratto aperto in data successiva al 02.07.09 prevedeva, effettivamente, la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in condizione di pariteticità tra le parti e che, dunque, la clausola contestata doveva ritenersi pienamente lecita.
In ordine alle censure in punto di usura, rilevava l’inattendibilità dei conteggi operati dal consulente di parte, fondati su formule di calcolo difformi rispetto a quelle contenute nelle Istruzioni della Banca d’Italia.
All’uopo, il Giudice lombardo sottolineava che le Istruzioni della Banca d’Italia, pur se non ricomprese nell’elenco di fonti di cui all’art. 1 delle preleggi, non possono essere qualificate come mere circolari, ma vanno, viceversa, interpretate quali norme tecniche autorizzate e che, il criterio di calcolo in esse indicato, appare congruo e ragionevole, in quanto fondato sull’esigenza logica e metodologica di avere a disposizione per il raffronto, dati omogenei.
Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che la verifica dell’usura doveva essere condotta nel rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia, rilevando la totale inattendibilità dei conteggi operati dal consulente di parte opponente nella perizia allegata in quanto fondata su criteri contrari.
Il Tribunale, rilevato, peraltro, che gli opponenti avevano omesso di produrre in giudizio copia integrale degli estratti conto relativi al rapporto contrattuale in contestazione, osservava, da una parte, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta a rivestire la posizione di attrice in senso sostanziale, incombendo su essa l’onere di provare i fatti a sostegno della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, dall’altra, che l’ordinamento mette a disposizione del correntista uno strumento idoneo a fornire allo stesso la possibilità di esaminare e contestare preventivamente la documentazione bancaria relativa ai rapporti negoziali in essere con l’istituto di credito.
L’art. 119 T.U.B., infatti, descrive un diritto sostanziale autonomo del cliente della banca a chiedere a proprie spese che l’istituto di credito entro 90 giorni gli trasmetta copia della documentazione riguardante i rapporti intrattenuti, purché non antecedenti oltre il decennio rispetto alla richiesta; solo nel caso in cui, pertanto, il cliente, pur avendo regolarmente richiesto copia della documentazione, con il limite temporale sopra ricordato, non abbia conseguito dalla banca in tutto in parte la documentazione indicata, potrà in sede giudiziale invocare in sostituzione del proprio onere probatorio rimedi di carattere processuale, quale in particolare un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Il Giudice, rilevata, in proposito, la mancata preventiva richiesta ex art. 119 T.U.B. da parte del correntista della documentazione contrattuale, per cui dichiarava inammissibile l’istanza di ordine di esibizione formulata dagli opponenti e rigettava la domanda proposta limitatamente ai profili esaminati.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: vincolanti le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazioni del TEGM
La categoria del rapporto di conto corrente nei confronti di un consumatore non rientra in quella dei c.d. clienti al dettaglio
Ordinanza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 27.05.2016 |
USURA: Istruzioni di Bankitalia vincolanti in quanto norme tecniche autorizzate
Un calcolo del TEG difforme condurrebbe ad un risultato inattendibile ed ingiusto
Sentenza | Tribunale di Monza, dott.ssa Gabriella Mariconda | 11.12.2015 |
USURA: la verifica va condotta secondo le direttive di bankitalia
Inammissibile il ricorso a formule di calcolo differenti da quelle dell’organo di vigilanza
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 19.03.2015 | n.3586
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