ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l’eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore (a) che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio e (b) che ai termini che compaiono in tali formule sia attribuito, sia ex ante sia ex post, lo stesso significato. Invero, valutare un eventuale superamento del tasso soglia confrontando due numeri ottenuti con metodologie di calcolo diverse da quelle esposte ai punti a) e b) comporta inevitabilmente una violazione dell’omogeneità delle indicazioni contenute negli artt. 1 e 2 della legge antiusura.
Ne deriva, quindi, la piena legittimità della precedente esclusione, e della successiva inclusione, solo per effetto del disposto dell’art. 2 bis della Legge n. 2/2009, della commissione di massimo scoperto tra le voci da conteggiare ai fini della rilevazione del tasso soglia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, dott. Carlo Albanese, con la sentenza depositata in data 02.12.2015.
Nel caso in esame, una società in liquidazione, in qualità di debitrice principale, ed il relativo fideiussore, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale su ricorso della banca, col quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma integrante il saldo debitore del contratto di conto corrente sottoscritto dalla società.
Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria dell’istituto di credito anzitutto sul piano strettamente probatorio (in sede monitoria la banca aveva prodotto l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB), deducendo altresì il carattere usurario della stessa.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale, prodotti il contratto di conto corrente, l’estratto conto certificato conforme alle proprie scritture contabili ex art. 50 T.U.B. attestante il saldo debitore, la fideiussione omnibus sottoscritta dall’amministratore unico della società, oltre che gli estratti conto integrali, contestava nel merito ogni addebito, concludeva per il rigetto delle avverse doglianze e per la conferma dell’opposto provvedimento.
Il Tribunale ha integralmente rigettato la spiegata opposizione, condannando gli istanti al pagamento delle spese di lite in favore della banca, liquidate in euro 10.000,00.
In particolare, richiamati gli artt. 644 c.p., 1 e 2 L. 108/96, il provvedimento in commento ha ribadito il principio, inderogabile, in forza del quale la verifica dell’usura debba fondarsi ed esser condotta esclusivamente su dati omogeni. Sulla scorta di tale premessa, il Giudice ha accertato l’infondatezza della censura attorea, che si fondava su di una metodologia di calcolo (finalizzata alla rilevazione del tasso soglia) inclusiva della commissione di massimo scoperto, pur trattandosi di un rapporto contrattuale ante 2010.
Invero, come precisato dal Tribunale, “solo ‘giocando’ su tale disomogeneità, ossia tentando di introdurre ex post oneri e spese non conteggiati ex ante ai fini della rilevazione del T.E.G.M., che gli opponenti hanno fondato la domanda di usura oggettiva proposta in questa sede sostenendo che, nel caso di specie, in aggiunta agli oneri presi in considerazione dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avrebbero dovuto conteggiarsi tutte le voci gravanti sul conto corrente, tra cui la commissione di massimo scoperto che, quantomeno per una parte del periodo per cui è causa, ossia quello antecedente il 1.1.2010, non è stata presa in considerazione dalla normativa speciale sopra richiamata“.
Tesi, quella sostenuta dagli opponenti, inaccettabile per il Tribunale, “non potendosi surrettiziamente reintrodurre a valle ciò che non è stato preso in considerazione a monte per la determinazione del tasso soglia, rischiandosi altrimenti di falsare tutto il sistema di rilevazione di quest’ultimo“.
Allineandosi a consolidata giurisprudenza di merito, il Giudice adito, dunque, rilevata l’assoluta inattendibilità dei dati emergenti dalla prodotta perizia di parte, ha disatteso l’istanza istruttoria di CTU contabile, poiché meramente esplorativa, e rigettato nel merito ogni domanda, con conferma dell’opposto provvedimento monitorio.
Per altri precedenti si veda:
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USURA: CMS FUORI DA TEG PER RAPPORTI ANTE 2010 PER VOLONTÀ LEGISLATORE
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Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Cinzia Cassone | 24-09-2015 | n.10737
USURA: CMS ESCLUSA PER LEGGE DA CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
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Testo del provvedimento
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