La misura del tasso soglia per gli interessi di mora è la medesima fissata per gli interessi corrispettivi riferiti dalla stessa operazione. è da escludere sia la maggiorazione del tasso soglia al quale raffrontare gli interessi moratori pattuiti, sia la possibilità di sommare il tasso degli interessi di mora e di quelli corrispettivi stante la diversa causa di essi. In caso di interessi di mora usurari non è applicabile l’art. 1815, comma 2, c.c., riferibile solo agli interessi corrispettivi, e sono dovuti interessi al tasso legale.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani, con la sentenza n. 361 del 01.03.2019.
La sentenza in commento, pur non risultando innovativa sul piano dei principi enucleati, ribadisce in maniera chiara e precisa quelli che sono, ormai, i punti fermi in materia di usura.
Oggetto della controversia è, per l’appunto, la supposta illegittimità delle clausole di interessi corrispettivi e moratori contenute nei due contratti di mutuo stipulati negli anni 1999 e 2001. I mutuatari, infatti, avevano evidenziato che i TAEG complessivi dei due contratti fossero superiori al tasso soglia dei due periodi di riferimento. Pertanto avevano dedotto che, a fronte della usurarietà dei contratti oggetto di causa, alcun interesse fosse dovuto.
La banca si era costituita contestando le tesi attoree, rilevando che non vi fosse alcun superamento dei tassi soglia e che gli interessi di mora pattuiti fossero comunque inferiori al tasso soglia, mentre del tutto erroneamente i ricorrenti avevano proceduto alla sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori.
Le argomentazioni a sostegno del rigetto della domanda si conformano agli orientamenti della giurisprudenza (più che) maggioritaria e ricalcano quelle poste alla base dell’ordinanza di diniego del Tribunale.
La Corte d’Appello, pur accertando l’illegittimità della pattuizione di interessi moratori per superamento del tasso soglia rilevato nel trimestre di riferimento, nega agli appellanti qualsivoglia diritto al rimborso, giudicando priva di interesse la pretesa formulata in tal senso. A ben vedere, infatti, i rapporti contestati si erano sempre svolti regolarmente, senza alcun ritardo negli adempimenti e, dunque, senza pagamento di interessi moratori.
Come già correttamente sostenuto dal Tribunale, anche il giudice del gravame precisa che “la nullità della pattuizione degli interessi moratori superiori al tasso soglia non si comunica alla separata pattuizione degli interessi corrispettivi inferiori a tale tasso”, dovendosi escludere che “la sanzione di nullità colpisca nella sua totalità la pattuizione degli interessi, andando ad incidere anche sulla spettanza degli interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti in misura lecita”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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