L’art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e, quindi, non è applicabile in caso di nullità di interessi convenzionali di mora usurari, attesa la diversità sul piano causale di questi ultimi, i quali trovano la propria fonte nell’inadempimento.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avezzano, Giudice Roberta Mastropietro, con la sentenza n. 31 del 5 febbraio 2020.
Una mutuataria ha convenuto in giudizio un istituto di credito, deducendo di aver stipulato, con lo stesso, un contratto di mutuo a cui sarebbe stato applicato un tasso di interesse moratorio usurario. L’attrice ha, altresì, dedotto che nel piano di ammortamento concordato dalle parti, strutturato secondo lo schema dell’ammortamento alla francese, si anniderebbe un effetto anatocistico determinato dall’applicazione di una formula matematica di interessi composti per il calcolo della rata costante. Ha, dunque, chiesto accertarsi la nullità della clausola che prevede l’applicazione di interessi di mora oltre soglia, con conseguente conversione del mutuo da oneroso in gratuito a norma dell’art. 1815 c.c. e, per l’effetto, condannarsi la Banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha replicato, punto per punto, alle avversarie deduzioni, instando per l’integrale rigetto delle domande attoree.
Il Giudice, nel dirimere la controversia, ha ritenuto infondate le doglianze attoree in tema di usurarietà originaria del contratto di mutuo.
Sul punto il giudicante ha evidenziato, preliminarmente, che il detto tasso non è mai stato di fatto applicato dalla Banca, in quanto l’attrice ha pagato regolarmente le rate.
In secondo luogo, il Tribunale ha rappresentato che, anche in caso di usura originaria relativa ai soli interessi moratori, non trova applicazione il meccanismo della conversione automatica del mutuo da oneroso in gratuito previsto dall’art. 1815 c.p.c.. Invero, la sanzione legale della nullità della clausola va comminata limitatamente alla clausola di pattuizione degli interessi moratori soprasoglia ma, in difetto di avvenuto pagamento di somme a tale titolo, nessuna condanna restitutoria potrà essere pronunciata.
Il Giudice ha, altresì, sottolineato la diversa funzione assolta dagli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi in quanto i primi assolvono la funzione di predeterminare in via forfetaria il danno risarcibile derivante dal ritardato pagamento della rata di mutuo mentre i secondi costituiscono il costo dell’operazione di finanziamento ed assurge per l’effetto ad elemento costitutivo del negozio, determinandone la causa.
Al riguardo, l’art. 1815 c.c., nel sancire il principio di naturale onerosità del contratto di mutuo, salva diversa volontà delle parti, sembra per l’appunto riferirsi ai soli interessi che svolgono la funzione di remunerare il mutuante per il finanziamento concesso, ossia ai soli interessi corrispettivi.
E con ciò si spiega, dunque, pure l’ulteriore previsione di cui al secondo comma dello stesso articolo, che sanziona con l’automatica conversione del mutuo in gratuito l’eventuale usurarietà degli interessi (corrispettivi) previsti in contratto. Benché, quindi, la lettera della norma parli soltanto di “interessi” senza precisarne la tipologia, la ratio ad essa sottesa, ossia, la tutela della parte debole del rapporto allorché il costo preteso dal mutuante determini uno squilibrio delle prestazioni, deve indurre a circoscrivere l’ambito di operatività della disposizione, e con essa anche della sanzione prescritta dal secondo comma dell’articolo, ai soli interessi corrispettivi.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell’istituto di credito convenuto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: I TASSI DI MORA NON SONO SOTTOPOSTI AL VAGLIO DI USURARIETÀ OGGETTIVA
IL GIUDIZIO SI BASA SUL RAFFRONTO FRA UN DATO CONCRETO COME IL TEG ED UN DATO ASTRATTO QUALE IL TEGM
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia | 05.08.2019 | n.16095
USURA: NON SI APPLICA L’ART. 1815, CO. 2, AGLI INTERESSI MORATORI USURARI
LA NORMA SI RIFERISCE SOLO A QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Antonio G. Provazza | 27.07.2019 | n.1665
USURA: ANCHE GLI INTERESSI MORATORI RILEVANO AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
ESSI, PERÒ, NON VANNO SOMMATI A QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Ludovico Sburlati | 09.04.2019 | n.1819
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