Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese nel calcolo dell’usura quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge relativamente ai contratti con la concessione del quinto stipulati fino al 31.12.2009.
IL CONTESTO NORMATIVO
art. 54 DPR 180/1950. Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie.
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito (38).
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell’Istituto Nazionale delle assicurazioni e delle società di assicurazione.
Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 al punto C4:
“Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento degli obblighi di legge”.
IL CASO DECISO
Con atto di citazione il CLIENTE agiva in giudizio davanti al Tribunale di Milano nei confronti dell’INTERMEDIARIO FINANZIARIO, chiedendo di accertare la natura usuraria del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato dalle parti in data 22 novembre 2006, estinto anticipatamente dall’attore, deducendo l’esistenza dell’usura per effetto dell’inclusione nel calcolo del TEG della polizza assicurativa obbligatoria.
Il Tribunale accoglieva la domanda condannando l’intermediario al pagamento che proponeva appello deducendo l’erronea interpretazione della disciplina atteso che il costo della polizza assicurativa non doveva essere incluso nel calcolo dell’usura.
Invero, la Corte richiamava la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303/2018 emessa relativamente alla commissione di massimo scoperto rappresentando che Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 al punto C4 vigenti al momento della stipula del prestito imponevano all’intermediario di non considerare tale onere nel calcolo dell’usura.
Facendo perno su questo ragionamento la Corte ha accolto l’appello condanno il cliente al pagamento del doppio grado di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE
Non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
USURA SU CESSIONE QUINTO: IL TASSO STRUMENTALE ALL’ACCERTAMENTO DELLA SOGLIA È IL TEG
IL TAEG INDICA ESCLUSIVAMENTE IL COSTO GLOBALE DEL PRESTITO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini | 07.06.2018 | n.5618
USURA: SPESE PER ASSICURAZIONE SULLA VITA ESCLUSE DAL TEGM
CORRETTA METODOLOGIA CALCOLO CONTENUTA NELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 28-05-2015 | n.3944
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