Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. La documentazione prodotta dalla banca ha efficacia fino a prova contraria, in quanto tale efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell’art. 1832 c.c., nei confronti non solo della debitrice principale, ma anche dei garanti di quest’ultima. Il disconoscimento della documentazione, che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta). In caso opposto, è irrilevante essendo generico.
Qualora in un rapporto bancario il cliente si limiti ad una generica contestazione delle modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l’entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, l’articolata contestazione non assume rilevanza al fine di verificare la fondatezza della pretesa creditoria ingiunta, e ciò con riguardo sia al debitore principale che ai fideiussori. Tali conclusioni non possono ritenersi inficiate dalla produzione di una relazione tecnica di parte, la quale non rileva sul piano probatorio essendo una mera allegazione difensiva.
Ai fini dell’accertamento del presunto sforamento del tasso soglia, la mancata e/o tardiva produzione dei decreti ministeriali, non consente al Giudice di disporre l’accertamento contabile, invocato dalla parte che abbia dedotto la violazione della normativa anti-usura. L’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. La produzione di detti decreti rappresenta l’unica modalità processuale attraverso la quale possono trovare ingresso nel giudizio i dati rilevanti per individuare le soglie di usura.
È inammissibile, in quanto esplorativa, una consulenza tecnica d’ufficio, nell’ipotesi in cui la c.t.u. comporti l’acquisizione di elementi non qualificabili come fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, ma come fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere, oltre che dedotti, provati dalle parti stesse. Una consulenza simile, ove concessa, sopperirebbe al deficit di allegazione e prova degli opponenti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Giudice Alfonso Annunziata, con la sentenza n. 1172 del 5 agosto 2020, resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti nascenti dal saldo passivo di conto corrente bancario.
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