ISSN 2385-1376
Testo massima
Le direttive di Bankitalia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legislazione antiusura hanno natura di norme tecniche autorizzate dal legislatore secondario e risultano dunque dotate di efficacia vincolante.
La funzione preminente delle Istruzioni della Banca d’Italia è quella di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, cp.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Avezzano, Dott. Dell’Orso, con ordinanza depositata in data 21.01.2015.
Nel caso in esame, la Banca aveva concesso un finanziamento ad un cliente, il quale si era reso inadempiente per alcuni ratei, motivo per il quale veniva presentato ricorso per decreto ingiuntivo. Avverso tale provvedimento il cliente inadempiente proponeva opposizione, eccependo l’usurarietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento, risalente all’anno 2010, senza tuttavia articolare in maniera specifica le proprie doglianze sulla asserita usura oggettiva.
La Banca produceva in giudizio decreti ministeriali trimestrali recanti i tassi di interesse effettivi globali per il periodo oggetto di contestazione, dai quali risultava che il tasso pattuito era assolutamente inferiore al tasso soglia.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione rilevando che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, “le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate, posto che, da un lato, l’attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali della Banca d’Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23.09.1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie, e dall’atro lato i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono stati resi pubblici i dati rilevati, all’art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia“.
Le Istruzioni in parola sono pertanto autorizzate dalla normativa regolamentare (che a sua volta va ad integrare la disciplina codicistica), e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644 quarto comma c.p. (cfr. Trib. Milano, 21.10.2014).
Tale provvedimento è di notevole interesse in quanto il Giudice, in aderenza ad un indirizzo giurisprudenziale sempre più consolidato, ha affermato il valore vincolante delle Istruzioni della Banca d’Italia nell’applicazione della normativa antiusura.
IL COMMENTO
L’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione è logica e ben argomentata.
All’art. 644 c.p., in quanto norma penale in bianco, va invero correlato il disposto dell’art. 2 della Legge antiusura del 1996, che nel prospettare un criterio di calcolo omnicomprensivo, riferito a commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, prevede la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio a cura del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi.
Il rinvio operato dal legislatore primario alle Istruzioni del Banca d’Italia consente dunque di riconoscere a queste ultime carattere vincolante in quanto norme tecniche autorizzate, atte a rispondere alla “elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare“. Del resto, i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono stati resi pubblici i dati rilevati, hanno operato un costante riferimento, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni di Bankitalia.
Orbene, per quanto le Istruzioni in origine rese dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi si discostassero parzialmente dal criterio indicato tanto dall’art. 644 c.p., quanto dal successivo art. 2 della Legge antiusura del 1996, non includendo effettivamente tutti gli oneri che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito, quali la commissione di massimo scoperto e le spese assicurative connesse all’erogazione di finanziamenti, va in ogni caso affermato il carattere vincolante delle Istruzioni medesime rispetto al periodo di pertinenza.
Invero, il carattere vincolante della precedente metodica di calcolo adottata da Bankitalia, pur se non inclusiva dei richiamati costi con specifico riguardo alla CMS risulta preservato dalla disciplina transitoria di cui all’intervenuto disposto dell’art. 2 bis comma secondo, del D.L. n. 185/2008, come convertito dalla Legge n. 2/2009, in forza del quale “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni“.
Il criterio onnicomprensivo nella determinazione della soglia di usura risulta pertanto operante a far data dall’emanazione del regolamento di cui al succitato art. 2 bis, mentre per il periodo precedente – nel quale rientra il contratto di finanziamento oggetto del caso in esame – dovranno ritenersi vincolanti le rilevazioni precedentemente dettate dalla Banca d’Italia e cristallizzate nei relativi decreti ministeriali.
Per approfondimenti, si rinvia alla rassegna giurisprudenziale pubblicata in Rivista, consultabile al seguente link
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 121/2015