La diversità ontologica e funzionale tra interessi moratori e corrispettivi implica l’alternatività della loro applicazione.
Ed invero, da un lato, gli interessi corrispettivi costituiscono obblighi di concreto pagamento da adempiere in costanza del rapporto di credito programmato e pertanto operano nella fase fisiologica del rapporto quale corrispettivo dell’erogazione del finanziamento; dall’altro lato, gli interessi di mora identificano gli obblighi di pagamento riferiti alle somme dovute susseguenti alla messa in mora, operando sul piano dell’inadempimento, con funzione risarcitoria.
Le Istruzioni della Banca d’Italia, in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.
L’individuazione del fatto tipico ricadente nella previsione incriminatrice dell’art. 644 c.p. deve essere operata esclusivamente in base alla determinazione dei tassi trimestralmente pubblicati sulla G.U. con decreto del Ministro del Tesoro. Ogni operazione ermeneutica “additiva” di elementi estranei a quelli presi in considerazione dal c.d. legislatore amministrativo si risolverebbe nella creazione – da parte dell’interprete o del tecnico – di una diversa fattispecie incriminatrice, in aperta violazione del dettato di cui agli artt. 25, co. 2, Cost.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio, con la sentenza n. 1211 del 3 ottobre 2018.
La vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio l’istituto di credito con cui ha stipulato un contratto di mutuo e uno di conto corrente deducendo la nullità delle relative pattuizioni per asserita illegittima applicazione degli interessi usurari.
Inoltre, con specifico riferimento al contratto di conto corrente, l’attrice ha dedotto l’illegittima applicazione della clausola di commissione di massimo scoperto, l’illegittima applicazione degli interessi anatocistici, l’arbitraria modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art 118 TUB nonché la configurabilità nella fattispecie concreta dell’ipotesi di usura soggettiva.
La banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando la genericità delle allegazioni attoree e il contrasto delle argomentazioni difensive sia con l’orientamento giurisprudenziale in punto di usurarietà degli interessi sia con la normativa vigente in punto di interessi anatocistici.
Il giudice, a seguito di discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, senza alcuna istruttoria.
Al riguardo, l’organo giudicante ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure mosse dalla società attrice in punto usurarietà degli interessi.
In particolare, il Tribunale ha rappresentato la non correttezza della metodologia della cumulabilità del tasso degli interessi corrispettivi e di quello degli interessi moratori, da cui discenderebbe l’usurarietà del contratto.
Il Giudice ha sottolineato che la ricorrente ha fornito un’errata interpretazione della pronuncia n. 350/2013 della Corte di Cassazione in quanto gli ermellini si sono limitati a ritenere applicabile anche agli interessi di mora la disciplina anti-usura, a prescindere, tuttavia, da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi.
Invero, la suddetta interpretazione appare conforme alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi che importa l’applicazione di quelli moratori in sostituzione di quelli corrispettivi, essendo tra loro alternativi.
In particolare, gli interessi corrispettivi costituiscono obblighi di concreto pagamento da adempiere in costanza del rapporto di credito programmato e pertanto operano nella fase fisiologica del rapporto quale corrispettivo dell’erogazione del finanziamento; diversamente, gli interessi di mora identificano gli obblighi di pagamento riferiti alle somme dovute susseguenti alla messa in mora, operando sul piano dell’inadempimento, con funzione risarcitoria.
Il Tribunale non ha ritenuto meritevoli di accoglimento, altresì, le censure relative all’usurarietà dei contratti di conto corrente, per errata applicazione della metodologia di calcolo invocata.
Il Tribunale ha rappresentato che, con la legge n. 108 del 1996, è stato modificato l’art. 644 c.p. in materia di usura prevedendo che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la B.D. e l’Ufficio italiano dei cambi (art. 2, legge n. 108 del 1996).
Invero, a parere del giudicante, in ossequio alla prevalente giurisprudenza, le Istruzioni della B.D. in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.
Dunque, ai fini della determinazione del tasso effettivo globale per l’accertamento del carattere usurario del tasso di interesse applicato, deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto ai sensi dell’art. 2 bis, 2 comma, legge 28 gennaio 2009, n. 2 e delle successive Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 soltanto a far data dall’entrata in vigore di quest’ultima normativa (ossia a partire dall’anno 2010), restando viceversa la c.m.s. esclusa dal calcolo nel periodo antecedente e in quello transitorio, come risulta dall’art. 2 bis, co. 2 e 3 legge n. 2 del 2009.
Ne consegue, pertanto, che non è possibile considerare la c.m.s. nel TEG prima dell’entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, non avendone i decreti ministeriali emanati fino al dicembre 2009 tenuto conto nel determinare il tasso-soglia per l’accertamento dell’usura.
Il Giudice, con riferimento al caso di specie, ha sottolineato che a nulla rileva la verifica dei periodi di usura effettuata dal consulente tecnico di parte attrice, essendo fondato, il relativo calcolo effettuato, su una metodologia non conforme alle istruzioni della Banca d’Italia, essendo stata inclusa anche la c.m.s. anche per gli anni antecedenti il 2010 ed espressamente dichiarando di disattendere le metodologie di calcolo fornite dalla Banca d’Italia.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l’organo giudicante ha rigettato le domande avanzate dalla società attrice, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IRRILEVANTE LA PERIZIA DEL CONSULENTE TECNICO SE CONTRARIA ALLE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA
ONERI E COMMISSIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL TEG SI INCLUDONO SOLO SE COLLEGATI ALL’ EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pesaro, Giudice Lorenzo Pini | 07.11.2018 | n.1123
USURA: MANCA UN TASSO SOGLIA SPECIFICO PER GLI INTERESSI DI MORA
SE MANIFESTAMENTE ECCESSIVI SONO RIDOTTI IN VIA EQUITATIVA EX ART. 1384 C.C.
Ordinanza | Tribunale di Cagliari, Giudice Antonio Dessi | 09.04.2018 |
USURA: LA SOGLIA MORA È CALCOLATA CON I CRITERI INDICATI DAI DECRETI MINISTERIALI CON MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI %
NEL CALCOLO DEL TEG NON DEVONO INSERIRSI I COSTI EVENTUALI
Sentenza | Tribunale di Bologna Giudice Sara Smurro | 15.02.2018 | n.832
USURA: GLI INTERESSI MORATORI HANNO NATURA RISARCITORIA E NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEG
LA VERIFICA DEI TASSI EX LEGE 108/96 SI ESEGUE CON UN CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marzia Cruciani | 14.03.2018 | n.5545
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