In riferimento all’usura le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia hanno valore di norme tecniche autorizzate, in quanto previste al fine di dare uniforme applicazione alla norma primaria, ragion per cui sono vincolanti per l’interprete fino a che non sia dimostrata una violazione di legge o un esercizio con evidente eccesso di potere della discrezionalità tecnica riconosciuta.
La mancanza di correlazione diretta tra “oneri” e “numeri debitori” dà ragionevolezza alla scelta, compiuta dalle Istruzioni della Banca d’Italia, di tenere distinti, ai fini del calcolo del TEG nei fidi a utilizzo variabile nel tempo, “interessi” e “oneri”, atteso che a contrario il cumulo di interessi e oneri determinerebbe proprio sui conti meno utilizzati e solo saltuariamente scoperti (quindi con numeri debitori molto bassi) una artificiosa e aberrante lievitazione del costo del credito, che la banca non potrebbe a priori controllare per non ricadere nell’applicazione di tassi usurari.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni con la sentenza n. 4304 del 13.09.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un cliente conveniva in giudizio una Banca e sui presupposti dell’applicazione di interessi anatocistici e remunerazioni usurarie chiedeva la restituzione delle somme indebitamente pagate pertinenti al c/c acceso con l’Istituto creditizio nonché di dichiararsi l’invalidità/inefficacia di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo l’infondatezza delle domande ex adverso formulate tanto in fatto quanto in diritto.
Il Giudice ha ritenuto infondate le doglianze attoree ed in particolare, in riferimento a) all’anatocismo ha ritenuto perfettamente coerente con la disposizione contenuta nell’art.120 TUB il contratto di c.c., ed in riferimento all’eccepita usura sopravvenuta ha ritenuto destituiva di ogni fondamento la perizia prodotta dall’attore in quanto discorde dall’algoritmo di calcolo previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia, in base alle quali è stato rilevato il TEGM pubblicato e da cui si ricava il tasso soglia.
In tal senso, il Tribunale ha chiarito che le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia hanno valore di norme tecniche autorizzate, sono previste al fine di dare uniforme applicazione alla norma primaria, quindi sono vincolanti per l’interprete fino a che non sia dimostrata una violazione di legge o un esercizio con evidente eccesso di potere della discrezionalità tecnica riconosciuta.
Più in particolare, il Tribunale ha osservato che la mancanza di correlazione diretta tra “oneri” e “numeri debitori” dà di ragionevolezza alla scelta, compiuta dalle Istruzioni della Banca d’Italia, di tenere distinti, ai fini del calcolo del TEG nei fidi a utilizzo variabile nel tempo, “interessi” e “oneri”, commisurando questi ultimi (non già all’utilizzato ma) al parametro dell’accordato, tendenzialmente invariante nel tempo e indipendente dalle scelte discrezionali del cliente, atteso che a contrario il cumulo di interessi e oneri determinerebbe proprio sui conti meno utilizzati e solo saltuariamente scoperti (quindi con numeri debitori molto bassi) una artificiosa e aberrante lievitazione del costo del credito, che la banca non potrebbe a priori controllare per non ricadere nell’applicazione di tassi usurari.
Infine ha considerato parimenti prive di pregio le doglianze in riferimento all’usura specificando in primo luogo che l’attore deduce una condotta della banca in violazione dell’art. 644 co 3 c.p.senza tuttavia indicare “concrete modalità del fatto”, né altri elementi fattuali da cui possa desumersi verificata la fattispecie penale, affermando che la genericità delle allegazioni è motivo sufficiente al rigetto della domanda.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato tutte le domande formulate dall’attore con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: VINCOLANTI LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA PER LA RILEVAZIONI DEL TEGM
LA CATEGORIA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE NEI CONFRONTI DI UN CONSUMATORE NON RIENTRA IN QUELLA DEI C.D. CLIENTI AL DETTAGLIO
Ordinanza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 27.05.2016 |
USURA: SPESE PER ASSICURAZIONE SULLA VITA ESCLUSE DAL TEGM
CORRETTA METODOLOGIA CALCOLO CONTENUTA NELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 28.05.2015 | n.3944
USURA: IL TEGM NON È PARAMETRO OMOGENEO PER VERIFICA INTERESSI DI MORA
IN CASO DI USURARIETÀ MORATORI, RESTA FERMA DEBENZA CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott. Gianluigi Canali | 28.05.2015 | n.1590
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