La metodologia di calcolo delle rate di un mutuo secondo il c.d ammortamento alla francese non comporta l’illegittima capitalizzazione degli interessi, gli interessi applicati vengono infatti computati solo sul capitale e non anche sugli interessi nel frattempo maturati.
Le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia, le quali individuano i costi espressamente inclusi nel TAEG, hanno natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare, necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, c.p.
La commissione di massimo scoperto non va considerata ai fini della determinazione del TEG, anterirmente all’entrata in vigore della Legge n. 2 del 2009, l’obbligo di computare la cms è una regola iuris emersa successivamente all’introduzione di detta legge.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ferrara, dott.ssa Marianna Cocca, con sentenza n. 496 del 23.05.2017.
Nel caso considerato, una società cliente in virtù di contratto di conto corrente e di mutuo, nonchè il suo fideiussore, convenivano in giudizio la Banca, lamentando, tra l’altro, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, nonché l’applicazione di interessi usurari.
L’istituto di credito convenuto si costituiva chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree e agiva in via riconvenzionale per il pagamento della somma risultante dallo scoperto di conto e dal debito derivante dai mutui contratti dal correntista.
Il Giudice evidenziava, circa l’asserita applicazione di interessi anatocistici al contratto di finanziamento per effetto del c.d. ammortamento alla francese, che qualsiasi piano di rimborso di un mutuo prevede che la rata che il mutuatario deve corrispondere periodicamente alla banca sia composta da una prima componente, corrispondente a una quota del capitale elargito dalla banca e una seconda componente, corrispondente alla quota di interessi che, di volta in volta, il contraente deve versare alla banca a titolo di onere per aver ricevuto il finanziamento.
Il sistema di ammortamento alla francese prevede, inoltre, che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante e implica il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale.
Riteneva, pertanto, privo di riscontri l’assunto per cui l’ammortamento alla francese comporterebbe che gli interessi applicati finiscano per essere calcolati non solo sul capitale, ma anche sugli interessi nel frattempo maturati, dando automaticamente luogo a una capitalizzazione di interessi non consentita dalla legge, in quanto è infatti il conteggio degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato solo sul debito residuo, cioè sul capitale che rimane da restituire alla banca mutuante.
Di conseguenza, affermava che nessuna illegittimità poteva derivare dall’utilizzo di tale metodologia di calcolo delle rate.
In mertito alla violazione delle norme sull’usura, il Tribunale affermava, poi, che il legislatore con l’introduzione del principio secondo cui la valutazione dell’usurarietà degli interessi deve riferirsi al momento genetico del contratto comporta che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, con l’aumento stabilito per il trimestre di riferimento.
Dunque, al fine di individuare il quadro dei parametri di riferimento, è fondamentale evidenziare che il tasso annuo effettivo globale (TAEG), da confrontarsi poi con il tasso soglia per tempo vigente, va determinato in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d’Italia applicabili nel periodo di riferimento, le quali sono autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, c.p.
Affermava, inoltre, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la L. n. 2/2009 la quale attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trovava pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione.
Orbene, sulla base delle sopra esposte considerazioni non riscontrava l’applicazione di interessi usurari sui conto correnti.
Alla luce di tali considerazioni riconosceva i debiti vantati dalla banca in via riconvenzionale condannando la società e il suo fideiussore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
USURA: VINCOLANTI PER IL GIUDICE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG.
È ILLEGITTIMO L’UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE PER CUI LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Carlo Carvisiglia | 07.03.2017 | n.222
USURA: CMS ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG FINO ALLA L. 2/09
OCCORRE SEGUIRE LE PRESCRIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA TEMPO PER TEMPO VIGENTI CIRCA RILEVAZIONE TEG
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo | 10.02.2017 | n.205
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758
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