Le Istruzioni della Banca d’Italia non hanno valenza di norma primaria; tuttavia è la stessa norma primaria, di cui all’art. 2 L. n. 108 del 1996, ad attribuire al Ministero del Tesoro, sentiti Banca d’Italia e Ufficio Italiano Cambi, il compito di “rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”, ed è tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari per la verifica di rispetto del tasso soglia.
E’ lecita e valida la commissione di massimo scoperto, quando è individuata in maniera determinata nelle pattuizioni negoziali che legano la Banca al correntista.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Stefania Novelli, con la sentenza n. 780 del 20.05.2017.
Un correntista proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore della Banca, deducendo che: a) il contratto di conto corrente violava la normativa in materia di usura, atteso che risultavano superati i tassi soglia in alcuni trimestri; b) la convenuta addebitava illegittimamente interessi passivi anatocistici e commissioni di massimo scoperto ed, in via riconvenzionale, parte opponente chiedeva che la Banca venisse condannata, stante la gratuità del conto corrente ex art. 1815, comma 2, c.c. e la illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di interessi anatocistici, alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando la fondatezza delle eccezioni di nullità articolate dall’opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale adito sottolineava che le Istruzioni della Banca d’Italia pur non avendo valenza di norma primaria, costituiscono norme tecniche autorizzate, come tali legittime e vincolanti; infatti, è la stessa norma primaria, di cui all’art. 2 L. n. 108 del 1996, ad attribuire al Ministero del Tesoro, sentiti Banca d’Italia e Ufficio Italiano Cambi, il compito di “rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”, ed è tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari per la verifica di rispetto del tasso soglia.
La Banca d’Italia, ai sensi degli artt. 4 e 5 TUB, costituisce, del resto, l’organo cui compete la vigilanza nei confronti delle banche e che, nell’esercizio di tale funzione, è deputato a impartire Istruzioni alle stesse.
Il Giudice, all’uopo, ribadito che non doveva tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti, rilevava che parte attorea, fondando le proprie pretese su di una perizia contenente principi difformi rispetto a quelli stabiliti dalla Banca d’Italia, non aveva fornito alcun elemento di prova sufficiente a sostegno delle proprie allegazioni.
Il Tribunale, inoltre, sottolineava che le eccezioni su interessi passivi e sulla commissione di massimo scoperto erano fondate unicamente su generiche allegazioni e non su specifiche contestazioni ed, in particolare, che l’eccezione relativa alla commissione di massimo scoperto, in quanto individuata, nelle pattuizioni negoziali, in maniera determinata, doveva ritenersi pienamente lecita e valida.
In conclusione, il Giudice rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo e condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
VINCOLANTI I CRITERI IN ESSE CONTENUTI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 23.05.2017 | n.496
USURA: VINCOLANTI PER IL GIUDICE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG.
È ILLEGITTIMO L’UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE PER CUI LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Carlo Carvisiglia | 07.03.2017 | n.222
USURA: LA FORMULA DELLA BANCA D’ITALIA DEVE RITENERSI L’UNICA APPLICABILE
CONTEGGIARE IL TEG IN BASE A CRITERI DIFFORMI CONDURREBBE A RISULTATI DISTORTI E NON OGGETTIVAMENTE COMPARABILI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Caterina Arcani | 13.12.2016 | n.1123
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