Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
I decreti ministeriali sono atti amministrativi, seppure di alta amministrazione, per i quali non è applicabile il principio “Jura novit curia” di cui all’art. 113 cpc.
E’ pertanto onere di chi voglia avvalersene, produrli in giudizio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Simone Antonio Castelnuovo con la sentenza n. 6291 del 23.03.2018.
IL CASO
Si opponeva la parte resistente in sede monitoria, al decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento di un importo in favore del lessor-concedente, oltre interessi convenzionali come richiesti, spese ed accessori, per il mancato pagamento dei crediti derivanti dal furto del mezzo escavatore cingolato, già oggetto del contratto di locazione finanziaria.
A motivo della opposizione parte opponente deduceva la completa soddisfazione del credito ingiunto e la l’applicazione di tassi usurari al contratto di leasing.
L’opposta società di leasing chiedeva indi la reiezione dell’opposizione.
Tale decreto ingiuntivo era stato emesso con riferimento al credito residuo vantato dalla avente diritto, in relazione ad un contratto di locazione finanziaria, risoltosi ipso iure ai sensi del dettato contrattuale di riferimento, a seguito del furto del bene offerto in godimento, e dell’indennizzo assicurativo per come e nella misura liquidato dalla Compagnia assicurativa.
Parte opponente, al fine di vedere revocato l’opposto decreto, a fondamento della propria domanda, deduceva in primo luogo, l’infondatezza della pretesa creditoria azionata, la quale, dicitur, sarebbe stata integralmente soddisfatta dalla Compagnia, della quale pertanto invocava la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., senza tuttavia addurre alcun principio di prova, atto a dimostrare la fondatezza della propria eccezione.
In secondo luogo, eccepiva la opponente l’usurarietà dell’interesse applicato dal lessor, omettendo, anche in tal caso, qualsivoglia argomentazione probatoria a sostegno della propria tesi.
La società di leasing convenuta evidenziava indi la totale legittimità della pretesa creditoria avanzata con il Decreto, posta l’incompleta soddisfazione della posizione debitoria avversaria, ad opera della Compagnia Assicurativa. Sin dalla fase monitoria, in particolare, la creditrice aveva dato atto dell’evento furto, che aveva interessato il bene oggetto del contratto stipulato dalle parti e che aveva determinato la risoluzione di diritto del rapporto; dalla predetta risoluzione, derivando l’obbligo della società utilizzatrice di pagare alla Concedente un’indennità pari al corrispettivo a scadere, attualizzato al tasso indicato nelle condizioni particolari di contratto, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto ed i corrispettivi periodici già scaduti ed insoluti, con i relativi interessi di mora, al tasso indicato nelle condizioni particolari. L’indennizzo assicurativo liquidato dalla Compagnia, non aveva pertanto affatto estinto il debito maturato dalla Utilizzatrice nei confronti della Concedente, residuando a proprio carico, ancora un debito.
Proprio a fronte della genericità delle contestazioni di parte opponente, il magistrato di Roma ha rigettato la istanza per la autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia assicurativa, da ultimo disponendo la discussione orale.
IL COMMENTO
L’opposizione è stata respinta. Il Tribunale di Roma, con la sentenza oggi in commento, ha rilevato che le deduzioni di parte attrice non erano sufficientemente supportate da idonea documentazione e che pertanto erano rimaste genericamente formulate, tanto per la dedotta non debenza delle somma ingiunta, quanto per l’usurarietà dei tassi applicati in corso di leasing.
In particolare per quanto riguarda la usurarietà degli interessi applicati ai rapporti, l’eccezione a corretto parere del Magistrato necessitava di essere supportata con la produzione in giudizio dei decreti ministeriali trimestrali di rilevazione dei TEGM, che consentono infatti di risalire al così detto “ tasso soglia”, per tutto il periodo di vigenza dei rapporti.
Ancora il giudice di Roma ha richiamato il fatto noto, giusta il quale i decreti ministeriali sono atti amministrativi, seppure di alta amministrazione, per i quali non è applicabile il principio “Jura novit curia” di cui all’art. 113 cpc, per cui è onere di chi voglia avvalersene, produrli in giudizio. Sul piano ermeneutico, dovendo coordinarsi il principio sopradescritto con il disposto dell’art. 1 preleggi (che non comprende, appunto i detti decreti, tra le fonti del diritto).
Sul punto è più volte intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, precisando che in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della “specifica” indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1 n. 6, c.p.c.; norma essa ultima che richiede la precisa individuazione della fase di merito, in cui la stessa sia stata prodotta. ( cfr per tutte Cass. civile, sez. un., 29/04/2009, n. 9941)
Le spese legali hanno seguito con il rigetto della opposizione, il principio della soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL CLIENTE DEVE INDICARE PERIODI TEMPORALI, TASSO APPLICATO DALLA BANCA E TASSO VIGENTE
NON AMMISSIBILE ORDINE DI ESIBIZIONE, NÉ RICERCHE OFFICIOSE DEL GIUDICE IN VIOLAZIONE DEL DOVERE DI IMPARZIALITÀ
Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott. Alberto Munno | 06.12.2016 |
USURA: LA CONTESTAZIONE DEVE INDICARE IN MODO SPECIFICO IN CHE TERMINI È AVVENUTO IL SUPERAMENTO
E’ INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI CTU PER INDIVIDUARE IL PERIODO DI RIFERIMENTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala | 25.07.2016 | n.9157
USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI
INAMMISSIBILE IL RICORSO A CTU TECNICO CONTABILE PER SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DELL’ISTANTE
Sentenza Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno 21-03-2016
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