Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell’usura disegnata dall’art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità e anche nella parte finale della norma penale citata è sottolineato il riferimento alle remunerazioni e commissioni collegate alla erogazione del credito.
In virtù della natura la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” devono essere esclusi dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, atteso che risultano soggetti ad una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi
L’introduzione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, comporta l’esclusione dal calcolo del TAEG di eventuali penali per inadempimento, posto che in relazione al nuovo art. 1284, IV co. c.c. che dalla data di proposizione della domanda giudiziale, in assenza di accordi, determina il saggio legale degli interessi di mora in misura pari a quello previsto dalla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), viene ulteriormente ribadita la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” disegnando una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa Anna Maria Rossi con la sentenza n.1549 del 18.07.2017.
Con citazione notificata il 10 febbraio 2014, l’UTILIZZATORE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna la SOCIETÀ DI LEASING SPA, e narrava che in data 16 agosto 2008 aveva avuto un sinistro in mare, danneggiando il natante detenuto in forza di leasing così gravemente che la riparazione era stata ritenuta antieconomica e in precedenza aveva incardinato presso il Tribunale di Lecce un giudizio civile, chiedendo la condanna della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE alla copertura del danno, e l’accertamento della illegittimità della condotta della SOCIETÀ DI LEASING, vedendosi peraltro respingere le domande, rispettivamente per difetto di legittimazione attiva, atteso che il contratto di assicurazione prevedeva la clausola di vincolo a favore della concedente, e perché infondata nel merito, atteso che la perdita del natante costituiva motivo di risoluzione di diritto del contratto.
A seguito di tale decisione l’attore aveva meglio verificato la diligenza spiegata dalla società di leasing per ottenere dalla assicurazione la copertura del danno, verificando che dopo la prima richiesta, con nota 29.9.2008 la società non aveva svolto ulteriori attività, cosicché il diritto alla copertura assicurativa si era prescritto, o comunque era maturato un gravissimo ritardo, nella concreta erogazione.
Da ciò era derivato un danno ingente per l’attore: l’art.17 del contratto di leasing consente infatti all’utilizzatore di scegliere se provvedere all’immediato pagamento alla concedente dell’indennizzo dovuto a seguito della risoluzione del contratto per perdita del bene, ovvero attendere che la concedente incassi dalla assicurazione l’indennizzo, così gravandosi però del rischio di dovere corrispondere la differenza tra quanto dovuto alla concedente secondo il contratto di leasing e quanto in concreto versato dalla assicurazione.
Nel caso in esame, l’utilizzatore aveva optato per l’attesa, il che lo esponeva appunto al rischio di dovere corrispondere interessi crescenti, a fronte della mancata diligente coltivazione della pratica, da parte della società di leasing, nei confronti degli assicuratori, oltre che al danno per le spese sostenute per il recupero del relitto, le perizie, e gli oneri conseguenti.
L’UTILIZZATORE contestava, altresì, l’usura bancaria relativamente ai soli interessi moratori per cui chiedeva l’accertamento globale della l’usurarietà del contratto intercorso tra le parti, con accertamento della minor somma di denaro dovute alla SOCIETÀ DI LEASING in seguito alla risoluzione – di diritto – del contratto stante la perdita del natante.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la SOCIETÀ DI LEASING che eccepiva, in via preliminare, l’infondatezza della pretesa di parte attrice, precisando che aveva continuativamente richiesto alla COMPAGNIA la liquidazione dell’indennizzo, chiedendo, quindi, l’autorizzazione alla chiamata in causa di quest’ultima; mentre, in via riconvenzionale, faceva valere la risoluzione di diritto del contratto, e il conseguente diritto al pagamento dei canoni impagati e del residuo dovuto.
Disposta la chiamata in causa della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, la stessa non si costituiva, rimanendo contumace.
Il Giudicante quanto all’asserita usurarietà del contratto di leasing per superamento del TSU ha ritenuto priva di pregio la relativa doglianza avuto riguardo che la contestazione si sia basata esclusivamente sugli interessi di mora, e non anche su quelli corrispettivi.
Nel merito, il Tribunale ha articolato la propria decisione ripercorrendo, brevemente, il fondamento normativo della disciplina sull’usura, e osservando come in seguito all’introduzione della legge 108/1996 è stato introdotto un meccanismo di determinazione della soglia della usura, rimettendo al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, l’individuazione trimestrale del limite usura, ha precisato che la tesi secondo cui i tassi, anche di mora, debbono confrontarsi con il tasso soglia deve ritenersi ormai smentita.
Sul punto il Giudice ha, pertanto, dichiarato che il fenomeno usurario deve essere circoscritto ai soli interessi corrispettivi, atteso che la figura tipica dell’usura disegnata dall’art.644 c.p. fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità e anche nella parte finale della norma penale citata è sottolineato il riferimento alle remunerazioni e commissioni collegate alla erogazione del credito, peraltro, l’introduzione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha escluso dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, ribadendo ulteriormente la natura risarcitoria e sanzionatoria degli interessi moratori nonché di ogni altro “onere eventuale” soggetti ad una disciplina diversificata rispetto a quella degli interessi corrispettivi.
Infine quanto alle ulteriori questioni sollevate dall’attore circa l’inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulla società di leasing, il Tribunale ha parimenti rigettato ogni questione sollevata, spiegando che la condotta dell’UTILIZZATORE ha creato un conflitto tra aventi diritto, fornendo il destro agli ASSICURATORI per non pagare alla società concedente, titolare del natante andato distrutto, ed effettiva legittimata a riscuotere l’indennizzo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava integralmente le domande dell’ATTORE, accoglieva la domanda proposta dalla convenuta SOCIETA’ DI LEASING nei confronti della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, terzi chiamati, condannando tanto l’UTILIZZATORE-ATTORE quanto la COMPAGNIA al pagamento di euro 375.824,56, oltre interessi legali dal 01/04/2014 e fino al soddisfo, oltre spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |
USURA: INTERESSE MORATORIO IRRILEVANTE IN MANCANZA INADEMPIMENTO
LA VERIFICA VA EFFETTUATA CON RIFERIMENTO A DATI EFFETTIVI E NON MERAMENTE POTENZIALI
Ordinanza | Tribunale di Brindisi, Dott.ssa Silvia Nastasia | 09.12.2016 |
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354
USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE
L’APPLICAZIONE DI UN PARAMETRO AD UN DATO ESCLUSO DAL RELATIVO PANIERE DI RIFERIMENTO VIOLEREBBE L’ART. 3 COST
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719
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