L’attore che contesta il superamento del tasso soglia ha l’onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento e di produrre i decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i tassi soglia.
Nonostante l’identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi. Ciò rende ragionevole attribuire – in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola – gli interessi al tasso legale al danneggiato secondo le norme generali.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini, con la sentenza n. 1861 del 19.02.2019.
Il caso in esame riguarda due separati giudizi riuniti perché vertenti fra gli stessi soggetti: una banca e una società, utilizzatrice di un immobile, che hanno stipulato un contratto di leasing. Il primo fa riferimento alle richieste dell’istituto di credito, in seguito al mancato pagamento di alcuni canoni, di dichiarare risolto il contratto per effetto del legittimo esercizio della facoltà di recesso (ex art. 1456 c.c.), di riconsegnare l’immobile da parte della società e di condannare la stessa per i canoni scaduti e l’indennità di occupazione.
Il secondo giudizio, invece, si riferisce all’azione proposta dalla società nei confronti della banca, con la quale l’attrice ha lamentato l’usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori indicati nel contratto di leasing (pari al 14,32%, superiore al tasso soglia previsto per i contratti di leasing nel corrispondente periodo, che era del 8,97%), chiedendo la nullità della corresponsione degli stessi, nonché del contratto di locazione finanziaria.
La società ha infatti richiamato l’ordinanza n. 27442/2018 della Corte di Cassazione, la quale – a suo dire – avrebbe confermato l’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori e la conseguente possibilità di sommare gli stessi a quelli corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. La banca, invece, ha ribadito che la verifica circa la sussistenza dell’usura andrebbe compiuta valutando separatamente interessi corrispettivi e moratori, dato che la suddetta ordinanza ha precisato che l’art. 1815 co. 2 c.c. opera solo con riferimento agli interessi corrispettivi.
Il Giudice ha ritenuto infondata la domanda della società, in primis in relazione al fatto che non è stata adeguatamente supportata da materiale probatorio. Secondo il Tribunale, infatti, l’utilizzatrice avrebbe dovuto depositare i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi soglia previsti dall’art. 2 legge n. 108 del 1996 relativi alla data di sottoscrizione del contratto di leasing. Averlo fatto tardivamente (solo nella comparsa conclusionale) ha reso inutilizzabile tale argomento di prova.
Quanto al cumulo degli interessi, il Tribunale di Napoli si è uniformato all’orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza, che li ritiene non cumulabili, sia per natura che per funzione. Pertanto, la valutazione della usurarietà del tasso va compiuta in relazione alla misura degli interessi pattuiti, in maniera distinta per ciascuna singola fase del rapporto.
Dalla impossibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori discende che le clausole che li contemplano, pur coesistendo all’interno del contratto, sono autonome l’una dall’altra.
Da ciò ne deriva che, seppur la pattuizione relativa agli interessi moratori fosse contra legem, resterebbe immutato il diritto del mutuatario di percepire gli interessi corrispettivi maturati fino alla decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TASSO SOGLIA USURA: NO ALLA SOMMATORIA INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
I DUE TASSI SI APPLICANO IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi | 26.10.2018 | n.20599
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/tasso-soglia-usura-no-alla-sommatoria-interessi-moratori-e-convenzionali
USURA: L’ATTORE È TENUTO AD INDICARE MODI, TEMPI E MISURA DEL SUPERAMENTO DEL C.D. “TASSO SOGLIA
IL CORRENTISTA DEVE SPECIFICARE GLI ADDEBITI CONTRA IUS ANNOTATI DALLA BANCA SUGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 10.02.2017 | n.272
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-lattore-e-tenuto-ad-indicare-modi-tempi-e-misura-del-superamento-del-c-d-tasso-soglia
USURA LEASING: INCUMULABILITÀ DEGLI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI STANTE LA DIVERSA NATURA DI TALI CATEGORIE DI INTERESSI
LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ART. 644 C.P. E 1815 COMMA 2 C.C. SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI NATURA CORRISPETTIVA GRAVANTI SUL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Manuela Velotti | 17-02-2015
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-incumulabilita-degli-interessi-moratori-e-corrispettivi-stante-la-diversa-natura-di-tali-categorie-di-interessi.html
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