Va rigettata l’eccezione di usura se non è stata oggetto di specifica contestazione, non potendo essere rilevata d’ufficio. Di conseguenza sono inammissibili la CTU e l’ordine ex art. 210 cpc per supplire la carenza probatoria di una delle parti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone, con l’ordinanza del 25.10.2016, a scioglimento di una riserva su richieste istruttorie.
Nel caso in questione, l’attore conveniva in giudizio la banca chiedendo di dichiarare la nullità del contratto di mutuo con la stessa intrattenuto, sotto il profilo della inesistenza/illegittimità dello scopo (di consolidamento), e di accertare l’applicazione di tassi illegittimi ai contratti di conto corrente e conto anticipi, con conseguente restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Il giudice rilevava che l’eccezione relativa alla usurarietà del tasso di interesse non poteva essere rilevata d’ufficio, non venendo in contestazione l’esecuzione del contratto di finanziamento né alcuna richiesta di pagamento da esso derivante.
Inoltre, l’eccezione di usurarietà del mutuo veniva sollevata per la prima volta nelle memorie n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c., senza che venissero emendate le conclusioni.
Pertanto, reputata superflua la ctu ed inammissibile la richiesta di acquisizione della documentazione relativa al conto corrente, non potendo tale ordine essere emesso per supplire la carenza probatoria di una delle parti, il giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Si veda anche:
USURA: LA CONSULENZA TECNICA NON ESONERA LA PARTE DALL’ONERE DELLA PROVA
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Sentenza Trib. Milano, sez. sesta, Dott.ssa Viola Nobili 25-02-2016 n. 2479
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
LA CARENZA PROBATORIA NON PUÒ ESSERE COLMATA IN GIUDIZIO MEDIANTE L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 20.06.2016 | n.969
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