ISSN 2385-1376
Testo massima
La pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso.
Ne consegue che, in relazione ad un titolo esecutivo ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della legge n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 385/2015