Procedimento patrocinato dall’Avv. Francesco Accardi e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
Nei contratti di finanziamento con piano di ammortamento predefinito, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, pur concorrendo entrambi, in qualità di oneri collegati all’erogazione del credito, a determinare il costo globale del finanziamento, sul piano funzionale soggiacciono ad uno statuto normativo diverso. Ed invero, i primi rappresentano il corrispettivo del prestito ed assolvono ad una funzione remuneratoria, i secondi, invece, assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell’adempimento. La diversità funzionale dei due tipi di accessori del credito impone di ritenere che nella valutazione della natura usuraria dell’interesse, la clausola determinativa degli interessi moratori deve essere soggetta ad una valutazione separata, in cui non può tenersi conto dei costi fisiologici connessi all’erogazione del credito.
In data 21 luglio 2020, il Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco, ha pubblicato la sentenza n. 528, con cui ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di:
a) separate formule di calcolo applicabili all’interesse di mora ed all’interesse corrispettivo;
b) legittimità dell’anatocismo praticato agli interessi di mora;
c) usurarietà degli interessi di mora.
È in assoluta coerenza con l’intero impianto normativo dettato in materia di usura intendere la clausola determinativa degli interessi di mora soggetta ad una valutazione separata ai fini della verifica della usurarietà, rispetto a quella degli interessi corrispettivi.
Altro punto di rilievo è la dichiarazione di legittimità degli interessi anatocistici compresi nello sviluppo dell’interesse di mora: gli interessi di mora non si sostituiscono agli interessi corrispettivi, né si cumulano ad essi, giacché essi sono già maturati e conglobati nella rata scaduta del capitale dovuto. Pertanto, gli interessi corrispettivi, una volta che la rata che li ingloba sia scaduta e sia rimasta insoluta, sono, a tutti gli effetti, da equiparare al capitale.
Un elemento di riguardo della sentenza è la chiara affermazione che il TAEG o ISC non rientrano tra i tassi di interesse e non rappresentano una condizione economica essenziale del contratto di mutuo, pertanto, la mancata indicazione non comporta affatto l’invalidità del contratto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA NULLITÀ DELLA CONVENZIONE RIGUARDANTE GLI INTERESSI DI MORA NON È RILEVANTE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237
USURA BANCHE: I CRITERI DI VERIFICA PER GLI INTERESSI MORATORI
LA VERIFICA DELLA USURARIETÀ DEGLI INTERESSI MORATORI DEVE PARTIRE DALLA RILEVAZIONE MEDIA DEI TASSI CONVENZIONALI DI MORA DELLE “ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA”
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Tavassi – Rel. Brat | 29.04.2020 | n.1035
USURA – LEASING: il T.E.G.M., sulla cui base viene determinato il tasso soglia, viene calcolato facendo riferimento ai soli tassi d’interesse corrispettivi
Irragionevole applicarlo anche ai moratori
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 21.04.2020 | n.2481
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno