Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, II sez. pen., Pres. Rago – Rel. Di Pisa, che con la sentenza n. 27427 del 2 ottobre 2020 è tornata ad occuparsi del reato d’usura ed in particolare dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 644 comma 5 n. 3 c.p. (“se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno”).
Gli Ermellini hanno affermato che il reato di usura può essere aggravato dallo “stato di bisogno della vittima” (art. 644 co. 5 n. 3 c.p.). La Corte ha chiarito che tale condizione non richiede uno stato di necessità tale da annichilire la libertà di scelta della persona offesa. Rileva, invece, la circostanza che la vittima “non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciò sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso”. Lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza ne’ la causa di esso, ne’ l’utilizzazione del prestito usurario”.
La sola esorbitante misura degli interessi può, invero, essere sufficiente a dimostrare l’aggravante in quanto solo un individuo in grave stato di bisogno potrebbe contrarre il mutuo “a condizioni tanto inique e onerose”. L’impossibilità di accedere al credito bancario unitamente a un evidente bisogno di liquidità, quindi, ben possono integrare uno stato di bisogno rilevante per la configurabilità dell’aggravante.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: anche per il giudice penale il tasso soglia afferisce unicamente agli interessi corrispettivi
L’inclusione degli interessi moratori nel calcolo del T.E.G.M. rischierebbe di innalzare tale tasso
Sentenza | Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura | 14.01.2019 | n.2750
USURA: l’incaricato di recuperare il credito concorre nel reato punito ex art. 644 c.p.
Irrilevante che il soggetto non sia intervenuto nella fase del prestito
Sentenza | Cassazione penale sez. II, Pres. Fiandanese, Rel. Coscioni | 24.11.2017 | n.53479
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