Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
La disposizione contenuta nell’art. 1815 c.c. deve intendersi riferita al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale “mutuo oneroso”, e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto di cui al secondo comma dell’art. 1224 c.c., con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale.
Non appare obiettivamente opinabile, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza, dall’altro canto, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relative all’uno ed all’altro tipo di interesse.
Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo, con la conseguenza che la sua eventuale invalidità non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli, con la sentenza n. 3160 del 27.10.2016.
Il cessionario del credito di alcuni mutuatari conveniva in giudizio la Banca, affermando l’invalidità parziale di due contratti di mutuo stipulati dall’Istituto di credito con gli originari contraenti, in ragione della violazione della disciplina sull’usura e chiedendo l’azzeramento dell’interesse con trasformazione dei mutui da onerosi a gratuiti, e con conseguente condanna della convenuta alla ripetizione dell’indebito per interessi corrisposto e non dovuti.
La convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda attorea col favore delle spese, previa proposizione di eccezione di prescrizione.
Il Tribunale adito osservava che l’art. 1815 c.c. che afferma l’invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall’art.1284 c.c., richiamato dal primo comma dell’art.1815 c.c., nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali, stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, né l’inserimento automatico della misura di legge, di cui all’art.1419 c.c. e di cui all’art.1339 c.c., bensì, più radicalmente, l’azzeramento dell’interesse pattuito.
Ad avviso del Tribunale lombardo, la richiamata disposizione deve, tuttavia, intendersi riferita al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale “mutuo oneroso”, e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto di cui al secondo comma dell’art. 1224 c.c., con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale.
In ordine all’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1815 c.p.v. c.c. anche all’interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest’ultimo, il Giudice, in ragione della permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza, osservava che l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende, ad ogni modo, a quella relativa all’interesse corrispettivo.
Sulla base delle argomentazioni esposte, il Tribunale rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: GLI INTERESSI DI MORA DEVONO ESSERE CONSIDERATI AUTONOMAMENTE AI FINI DELLA VERIFICA DI USURARIETÀ
SEMPRE DOVUTI I CORRISPETTIVI ANCHE IN IPOTESI DI POTENZIALE USURA DEGLI INTERESSI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 17.01.2017 | n.626
USURA: LA SOGLIA MORA VA CALCOLATA OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEI TEGM DI 2,1%
L’EVENTUALE NULLITÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NON INFICIA LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 11.01.2017 | n.14
USURA: LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI MORATORI NON SI ESTENDE A QUELLI CORRISPETTIVI
LA SOGLIA DI MORA USURA SI CALCOLA AUMENTANDO LA MORA MEDIA RILEVATA DALLA BANCA D’ITALIA DI UN DELTA DEL 2,10 %
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 27.04.2016 | n.1315
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