Provvedimento segnalato dall’avv. Mauro Gheda dello Studio legale Bazoli e Associati
La clausola di determinazione dell’interesse moratorio – ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto – è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo, con la conseguenza che l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all’interesse moratorio risulti nulla perché usuraria
È del tutto erronea e fuorviante la tesi secondo cui il tasso mora verrebbe aggiungersi anziché a sostituirsi al tasso corrispettivo pattuito, nulla prevedendosi in tal senso nella pattuizione convenzionale, ed il contrario risultando per chiara disposizione di legge, stante la diversa natura ontologica delle due tipologie di interessi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli con la sentenza n. 1908 del 19.06.2017.
Nella fattispecie in esame una società mutuataria conveniva in giudizio una Banca mutuante lamentando l’usurarietà delle condizioni contrattuali inserite nel mutuo chirografario stipulato con l’istituto creditizio convenuto.
In particolare, l’attrice, affermando l’invalidità parziale del rapporto di mutuo per violazione della disciplina sull’usura, esponeva che l’operazione di sommatoria tra gli interessi corrispettivi e moratori applicati al contratto aveva condotto al superamento del limite usura, e pertanto, previa richiesta di ammissione CTU, chiedeva la condanna della Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca mutuataria contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree, opponendosi nel merito all’ammissione della CTU.
Il Giudicante, quanto all’asserita nullità del contratto di mutuo per l’asserita nullità delle clausole in esso pattuite ha ritenuto che in virtù della disposizione contenuta ex art.1815 cpc cc, la nullità della singola clausola contrattuale non si estende all’intero contratto, ritenendo, quindi, di non poter accogliere la domanda attorea.
Nel merito, il Giudice, ritenendo tutt’ora aperto il dibattito in ordine all’applicabilità della disciplina di cui all’art.1815 c.c. anche all’interesse moratorio, ha chiarito che – essendo incontroversa la differente funzione adoperata nella fattispecie contrattuale dall’interesse moratori quale risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza, deve ritenersi che ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto – la clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo, con la conseguenza che l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all’interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.
Peraltro, il Tribunale, stante la diversa natura ontologica delle due tipologie di interessi ha ritenuto priva di giuridico fondamento la prospettazione attorea circa la possibilità di procedere alla sommatoria tra corrispettivi e moratori, rilevando quindi, l’impossibile di procedersi altresì alla trasformazione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, non essendosi verificata nel merito alcuna violazione del limite usura.
Nel merito il Tribunale ha ritenuto è del tutto erronea e fuorviante la tesi secondo cui il tasso mora verrebbe aggiungersi anziché a sostituirsi al tasso corrispettivo pattuito, nulla prevedendosi in tal senso nella pattuizione convenzionale, ed il contrario risultando per chiara disposizione di legge.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale rigettava le doglianze dell’attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO”
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO VA FATTA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.152
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA ESPONE A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02.07.2015 |
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