Provvedimento segnalato dall’ Avv. Daniele Casarotti del foro di Milano
L’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
L’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Antonio Cirma, con ordinanza del 9 luglio 2018.
Nella fattispecie in esame dei MUTUATARI proponevano opposizione al precetto notificatogli dalla BANCA mutuante, per il pagamento degli importi dovuti in virtù di un contratto di mutuo con quest’ultima stipulato, ritenendo che era stato applicato un TAEG superiore a quello dichiarato nel contratto de quo e che erano stati applicati interessi moratori usurari, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
La BANCA, con rituale comparsa di costituzione, spiegava le proprie difese.
Il Tribunale rilevava che il TAEG, detto anche Indicatore sintetico di costo ovvero ISC, esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, precisando che non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ciò comporta che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, bensì un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
In merito all’usurarietà degli interessi moratori, la contestazione riguardava la somma complessiva di Euro 359,39 a fronte di una somma intimata di Euro 145.568,59 ed ineriva, quindi, esclusivamente al quantum debeatur.
In base alla contestazione dell’opposta in ordine alla corretta imputazione dei pagamenti, che avrebbero determinato un’erronea quantificazione dell’importo della mora, e l’insussistenza di un periculum in mora in relazione all’entità della somma contestata, non era possibile una sospensione parziale dell’efficacia esecutiva del titolo.
Per tali ragioni il Giudice rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DIVERGENZA ISC/TAEG: NON UN REQUISITO TASSATIVO E INDEFETTIBILE DEL REGOLAMENTO NEGOZIALE
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN TASSO PROPRIAMENTE INTESO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 08.02.2018 | n.20123
MUTUI: LA DIFFORMITÀ DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) NON COMPORTA ALCUNA NULLITÀ EX ART. 117 TULB
E’ UNO STRUMENTO DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 12.03.2018 |
OMESSA INDICAZIONE ISC: NON DÀ LUOGO A NULLITÀ EX 117 TUB OVE ANALITICAMENTE DETTAGLIATI I COSTI DEL FINANZIAMENTO
TALE INDICE NON COSTITUISCE UN TASSO DI INTERESSE MA SVOLGE UNICAMENTE UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 03.01.2018 | n.121
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