La Banca d’Italia ha sottolineato che secondo una indagine la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è pari a 2,1 punti percentuali ed ha aggiunto che in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori la Banca d’Italia adotta il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, per poi determinare la soglia su tale importo.
Il rimedio sanzionatorio previsto per gli interessi moratori si rinviene nella disciplina apprestata dall’art. 1384 cc in punto di riduzione della penale e non già nell’art. 1815 c 11 cc.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cagliari, Giudice Antonio Dessi, con l’ordinanza del 09.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato due contratti di mutuo di cui denunciava l’applicazione di interessi usurari, pertanto chiedeva al Giudice di accertare la gratuità dei contratti e di condannare l’intermediario alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
Resisteva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto della domanda attorea.
L’attore fondava le proprie doglianze in tema di usura sulla base di assunti giuridici non corrispondenti alle previsioni contenute nelle istruzioni della Banca d’Italia, per questo motivo le relative risultanze erano arbitrarie e inattendibili.
Invero, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della valutazione del tasso soglia non è possibile operare il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto, infatti, l’accertamento del rispetto del c.d. valore soglia da parte degli interessi moratori deve essere verificato in via autonoma con esclusivo riferimento al tasso di mora nominale previsto in contratto.
Ebbene, la Banca d’Italia, nel dettare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, ha escluso gli interessi moratori, cosicché non appare corretto prendere come riferimento per la valutazione di liceità del tasso moratorio il tasso soglia calcolato sulla base degli interessi corrispettivi praticati, poiché un simile confronto avrebbe ad oggetto dati non omogenei.
La stessa Banca d’Italia ha sottolineato che in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori il criterio di riferimento sono i TEG medi pubblicati aumentati di 2,1 punti.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il tasso di interesse moratorio previsto in ciascuno dei titoli contrattuali dedotti in giudizio, al momento delle rispettive stipule, risultava rispettoso non solo del tasso soglia determinato con la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, ma altresì del tasso soglia computato in difetto di siffatto (pur doveroso) incremento e finanche dei tassi soglia (pur erronei) riportati dalla controparte: ciò senza considerare la decisiva circostanza che nel corso di svolgimento dei rapporti non avevano mai trovato applicazione interessi di tipo moratorio.
Inoltre, ha osservato il Magistrato che l’eventuale superamento del tasso soglia per gli interessi di mora non avrebbe prodotto una nullità, seppur della singola previsione contrattuale, in quanto l’art. 1815, co. 2 c.c. fa esclusivo riferimento agli interessi corrispettivi, piuttosto riconducendo la mora nel genus di una penale manifestamente eccessiva è possibile procedere alla riduzione in via equitativa ai sensi dell’art. 1384 c.c.
In altri termini, il rimedio sanzionatorio previsto per gli interessi moratori si rinviene nella disciplina apprestata dall’art. 1384 cc in punto di riduzione della penale e non già nell’art. 1815 secondo comma cc.
Peraltro, la domanda di risarcimento dei danni, formulata dal ricorrente solo in seno alle rassegnate conclusioni, risultava in primo luogo inammissibile in quanto totalmente generica, posto che nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio non erano stati neppure allegati quali fossero gli asseriti danni, e in secondo luogo prescritta.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Tribunale ha rigettato il ricorso con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO RICONDUCIBILI AL GENUS DELLA CLAUSOLA PENALE
IN ASSENZA DI UN TASSO SOGLIA SPECIFICO È ESCLUSA LA NULLITÀ
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 18.04.2018 | n.698
USURA – MUTUO: SE PATTUITO E NON APPLICATO LA MORA NON PRODUCE EFFETTI SUL TEG
LA POSSIBILE INVALIDITÀ DEGLI INTERESSI MORATORI NON DETERMINA LA GRATUITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Campobasso, Giudice Michele Dentale | 04.09.2018 | n.508
USURA: IMPOSSIBILE ATTRIBUIRE RILEVANZA AGLI INTERESSI MORATORI
IN CASO DI TASSO ECCESSIVO, COME PER LE CLAUSOLE PENALI, OPERA LA RIDUZIONE GIUDIZIALE
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Paolo Catallozzi | 07.05.2015
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