Al fine di consentire un raffronto di dati omogenei, non essendo incluso nel calcolo del TEGM l’ammontare medio delle pattuizioni riguardanti gli interessi moratori ed essendovi una rilevazione media di detto tipo di interessi in modo separato, ovvero del 2.1%, detto dato può essere aggiunto al TEGM al fine di calcolare il tasso soglia per valutare l’usurarietà o meno dei tassi moratori pattuiti nelle diverse categorie di operazioni individuate nei decreti ministeriali.
Al riguardo, va premesso che questo Tribunale è a conoscenza della recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. III n.27442/18 che, dopo aver affermato l’applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto incidentalmente non applicabile l’aumento del TEGM del suddetto dato del 2.1. al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori (definendola un’operazione “fantomatica”), ma si ritiene di non condividere tale conclusione, adottata nelle notazioni finali della motivazione di detta ordinanza.
Si ritiene, infatti, che le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.16303 del 2018, intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, siano applicabili anche al caso degli interessi moratori e che legittimino, per determinare il tasso soglia applicabile ai predetti interessi, al fine di comparare dati omogenei, l’utilizzo del dato, indicato nei D.M., relativo alla media di maggiorazione degli interessi stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi, con la sentenza n.22543 del 22 novembre 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, un mutuatario conveniva in giudizio una banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario, eccependo la nullità delle clausole contrattuali, in quanto contenenti la previsione di tassi usurari, al fine di ottenere la gratuità del suddetto contratto e la condanna dell’istituto di credito convenuto a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale chiedeva il rigetto integrale della pretesa, ritenendola infondata.
Il Tribunale adito, dalla documentazione prodotta, ha rilevato che gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti al tasso variabile parametrato all’Euribor a tre mesi/365, che, al momento della stipula, detto tasso ammontava al 4,30%, con ISC al 4,43% e che gli interessi moratori erano stati concordati nella misura del tasso contrattuale maggiorato del 2% in ragione d’anno, quindi erano pari al 6.30%.
Orbene, il Giudice ha precisato che in base alle istruzioni della Banca d’Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all’epoca della stipula del contratto di mutuo a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella dei mutui con garanzia reale a tasso variabile, il cui tasso soglia era pari a 5,73 (3,82 aumentato della metà), pertanto il tasso corrispettivo come pattuito era al di sotto del tasso soglia, mentre il tasso moratorio pattuito (6.30%), raffrontato ad un tasso soglia comprensivo nel TEGM del dato medio del 2.1% risulterebbe non usurario in quanto inferiore al tasso soglia così determinato (3,82 + 2.10 aumentato della metà pari ad un tasso soglia dell’otto,ottantotto -8.88-).
Il Tribunale, sebbene era a conoscenza della recente ordinanza della Corte di Cassazione Sez. III n.27442/18 che, dopo aver affermato l’applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto incidentalmente non applicabile l’aumento del TEGM del suddetto dato del 2,1 % al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori, si è discostato da tale conclusione.
Invero, il Giudice ha aderito alle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.16303 del 2018, intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, siano applicabili anche al caso degli interessi moratori e che legittimino, per determinare il tasso soglia applicabile ai predetti interessi, al fine di comparare dati omogenei, l’utilizzo del dato, indicato nei D.M., relativo alla media di maggiorazione degli interessi stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento.
Infine, l’organo giudicante ha affermato che, non essendo incluso nel calcolo del TEGM rilevato nei decreti ministeriali, l’ammontare medio delle pattuizioni riguardanti gli interessi moratori, ed essendovi una rilevazione media di detto tipo di interessi in modo separato, al fine di consentire un raffronto di dati omogenei, tale dato, nel caso di specie il 2.1%, andrà aggiunto al TEGM al fine di calcolare il tasso soglia per valutare l’usurarietà o meno dei tassi moratori pattuiti nelle diverse categorie di operazioni individuate nei decreti ministeriali medesimi.
Per quanto sopra esposto, il Tribunale ha rigettato le domande, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA MORATORI: NECESSARIA LA MAGGIORAZIONE DI 2,1% SUL LIMITE DEL TASSO SOGLIA RILEVATO PER I CORRISPETTIVI
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEI MORATORI NON DETERMINA LA GRATUITÀ DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Dott. Cinzia Caleffi | 24.01.2017 | n.100
USURA: ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
DEVE VAGLIARSI AUTONOMAMENTE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1% L’USURARIETÀ DEI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Sassari, Dott.ssa Cinzia Caleffi | 09.06.2017 | n.819
USURA: ILLEGITTIMA LA “SOMMATORIA” DEI TASSI CORRISPETTIVO E MORATORIO
OVE INSERITI NEL CALCOLO TSU I MORATORI DEVONO ESSERE MAGGIORATI DI 2,1 PUNTI
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 11.05.2017 | n.1464
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