La rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Non è condivisibile l’ordinanza della Corte di Cassazione. 27442 del 30.10.2018 nettamente in contrasto con le direttive delineate dalle Sezioni Unite, pertanto, è da ritenersi legittima la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori, dato dai risultati di un’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, che ha rilevato come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito viene maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi.
La maggiorazione proposta dalla Banca d’Italia è, pienamente legittima, poiché, oltre ad essere prevista dai decreti ministeriali, consente di rendere omogeneo il parametro di riferimento (il tasso soglia) al dato in verifica (gli interessi moratori), conformemente alla voluntas legis (cfr. Trib. Roma n. 22880 del 28/11/2018).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, con la sentenza n. 24358 del 19 dicembre 2018.
Nel caso esaminato un fideiussore proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma con cui gli veniva intimato, in solido con la società di cui era garante, il pagamento in favore di una banca della somma di € 2.991.850,71, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento, quale saldo debitore del contratto di finanziamento di un credito fondiario.
L’opponente, oltre a ritenere illegittima l’escussione della fideiussione da parte dell’istituto di credito, nonostante la pendenza di una procedura esecutiva intrapresa nei confronti della società di cui era garante, deduceva la nullità del contratto di fideiussione, in quanto accessorio ad un finanziamento usurario, che non avrebbe stipulato qualora avesse avuto conoscenza dei patti ritenuti usurari.
Si costituiva la banca, la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione e dell’avversa domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale adito, in merito alla illegittima escussione da parte dell’opposta, nonostante la pendenza della procedura esecutiva da quest’ultima intrapresa in danno della società di cui l’opponente è fideiussore, ha affermato che a norma dell’articolo 1944 c.c., il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, però le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale; in mancanza di deroga al regime legale di solidarietà tra debitore principale e fideiussore, non è possibile eccepire il beneficium excussionis e in nessun caso quest’ultimo può paralizzare l’azione monitoria della banca, dovendo essere fatto valere in executivis, qualora ne ricorrano i presupposti.
In riferimento alla nullità parziale del contratto di finanziamento di credito, il giudicante ha rilevato che nel documento di sintesi erano indicati il TAEG pari al 6,61%, il TAN del 6,25%, il tasso d’interesse di mora del 9,25%, il piano di ammortamento alla francese e la durata del periodo di ammortamento di 15 anni, con periodicità mensile delle rate da corrispondere da parte della mutuataria. Ebbene, i tassi di interesse pattuiti erano inferiori al tasso soglia antiusura previsto per la categoria contrattuale rilevante nella fattispecie.
In materia di usura giova premettere che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l’uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, di conseguenza, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l’interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Orbene, il Giudice ha affermato che l’unico parametro oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori è dato dai risultati di un’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, che rilevò come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi.
Tale maggiorazione è menzionata anche nei decreti ministeriali, laddove è testualmente previsto che “i tassi effettivi globali … non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” e che “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Dunque, ai fini del verificarsi dell’usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà (a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, co. V, lett. d) D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, con la legge n. 106/2011, il tasso soglia antiusura per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
L’autorità adita, inoltre, ha specificato che “non ignora la recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 27442 del 30/10/2018), che ha ritenuto illegittima, in assenza di una qualsiasi norma di legge, la determinazione di un tasso di “mora-soglia” ottenuto incrementando il tasso soglia antiusura”, ma ha ritenuto doveroso affermare di non condividere tale conclusione, nettamente in contrasto con le direttive delineate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La maggiorazione proposta dalla Banca d’Italia, secondo il Tribunale, è, invece, pienamente legittima, poiché, oltre ad essere prevista dai decreti ministeriali, consente di rendere omogeneo il parametro di riferimento (il tasso soglia) al dato in verifica (gli interessi moratori), conformemente alla voluntas legis
Per le suddette ragioni il Giudice ha rigettato l’opposizione, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA BANCARIA: È INCOSTITUZIONALE ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI DI MORA
IL TRIBUNALE DI MILANO CENSURA LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE N. 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 10.12.2018 | n.12425
USURA: UNICO PARAMETRO OGGETTIVO PER I MORATORI È LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 RISPETTO A TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
NON CONDIVISIBILE CRITERIO DI CALCOLO INDICATO DALLA CASS. SEZ. III ORDINANZA N. 27442 DEL 30.10.2018
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 28.11.2018 | n.22880
USURA-MORA: NON È CONDIVISIBILE LA DECISIONE DELLA S.C. N. 27442/2018
È POSSIBILE CALCOLARE GLI INTERESSI MORATORI CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, RAFFRONTANDO DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Alfredo Landi | 22.11.2018 | n.22543
MUTUO: È DA ESCLUDERE CHE L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE COMPORTI L’APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
GLI INTERESSI CHE VANNO A COMPORRE LA RATA DA PAGARE SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 08.11.2018 | n.21528
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