ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalato dall’Avv. Sandro Lorini del foro di Siena
Il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Nel caso in cui venga accertata l’usurarietà del tasso di mora, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare di conseguenza l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Ad ogni modo, tale rilevanza dei moratori ai fini dell’accertamento dell’usura oggettiva, non implica che nel calcolo del TEG effettivamente applicato dalla banca debba calcolarsi l’interesse moratorio, che è una tipologia di interesse ben differente da quello corrispettivo, attesa la sua valenza pacificamente risarcitoria rispetto al primo, che è invece una forma di remunerazione dell’utilizzo del capitale altrui. Ne deriva che in sede di verifica dell’usura, deve escludersi possa procedersi a sommare l’interesse corrispettivo e l’interesse di mora, in quanto l’operazione è del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico.
L’accertamento dell’eventuale sforamento del tasso soglia non può, in ogni caso, essere effettuato dal Tribunale, quando chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti atti a fondare la sospensione della procedura esecutiva intrapresa. Trattasi invero, con tutta evidenza, di verifiche riservate al merito dell’opposizione, che dovranno necessariamente essere effettuate avvalendosi dell’ausilio di apposita consulenza tecnica d’ufficio.
Il metodo di ammortamento a rate costanti, cd. alla francese, non dà luogo di per sé all’anatocismo. Tale metodo, invero, non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Nell’ipotesi in cui la somma erogata a titolo di mutuo sia stata utilizzata per estinguere una precedente esposizione debitoria nei confronti di altri istituti di credito e tale finalità non sia menzionata nel contratto medesimo, detta destinazione risulta estranea alla causa del mutuo, con la conseguenza che quest’ultimo deve ritenersi pienamente lecito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Siena, dott. Cristian Soscia, con ordinanza del 28 dicembre 2015.
Nel caso di specie, i debitori esecutati proponevano opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca creditrice.
In particolare, previa sospensione dell’esecuzione, gli opponenti chiedevano dichiararsi la nullità del contratto di mutuo di credito agrario intercorso con la banca e del successivo contratto di aumento della durata dell’ammortamento, nonché la restituzione delle somme percepite ed illegittimamente trattenute a titolo di interessi usurari, dedotti sulla base dell’asserita incidenza dell’interesse di mora nella determinazione del tasso soglia rilevante ex lege 108/1996.
Si costituiva in giudizio la Banca, chiedendo in via preliminare il rigetto dell’istanza di sospensione e, nel merito, della spiegata opposizione.
Il Tribunale, rigettata l’istanza di sospensione stante l’insussistenza dei “gravi motivi” previsti dall’art. 615, comma 2, c.p.c., oltre che dall’art. 624 c.p.c., ha poi ribadito alcuni rilevanti principi di diritto in materia di usura bancaria, allineandosi alla più diffusa giurisprudenza di merito.
Invero, premessa l’indubbia rilevanza anche degli interessi di mora ai fini dell’accertamento dell’usura oggettiva, il Giudice adito ha, al contempo, escluso la rilevanza degli stessi nell’ambito del calcolo del TEG, essendo i moratori connotati da una differenza ontologica e strutturale rispetto agli interessi corrispettivi, che rappresentano una forma di remunerazione dell’utilizzo del credito.
Ciò posto, è stata ribadita l’assenza di qualsivoglia margine per ipotizzare l’ammissibilità della sommatoria delle due categorie di interessi in sede di verifica dell’usura oggettiva.
Enunciati tali principi, il Tribunale ha poi affermato che tale accertamento non possa esser condotto in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella quale il Tribunale deve valutare solamente la presenza dei requisiti sussistenti per la sospensione della procedura intrapresa, in quanto trattasi di verifiche riservate al merito dell’opposizione, da effettuarsi necessariamente con l’ausilio di apposita consulenza tecnica d’ufficio.
Invero, approfondire specificamente tali tematiche, effettuando calcoli complessi ai fini della determinazione dell’effettivo tasso applicato, significherebbe operare una valutazione sul merito della controversia, in contrasto con la natura necessariamente sommaria della cognizione demandata al GE.
Rilevanti, altresì, le statuizioni con cui il Giudice ha affermato la legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese“, atteso che la quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti; né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
Da ultima, la precisazione in ordine all’ipotesi di un mutuo contratto allo scopo di estinguere una precedente esposizione debitoria, atteso che, nel caso di specie, “il contratto presenta una duplice, sia pure collegata, operazione negoziale, avente oggetto la giuridica messa a disposizione della somma a favore del finanziato e la costituzione della predetta garanzia, che è atto di utilizzo del medesimo importo giuridicamente riconducibile al finanziato che a tanto ha convenuto; in essa vanno individuati sia il perfezionamento della consegna dell’importo finanziato che il successivo atto disposizione di tale somma da parte della società mutuataria, sicché in tale complesso congegno negoziale resta integrato non solo la ricorrenza di un valido contratto di mutuo, ma anche quella di un altrettanto valido titolo esecutivo“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 38/2015