ISSN 2385-1376
Testo massima
La ormai nota pronuncia n. 350/2013 della Corte di Cassazione non prevede alcuna forma di cumulo del tasso di interesse corrispettivo al tasso di mora, ma si limita a chiarire che anche il tasso di mora possa risultare, ricorrendone le condizioni, usurario.
Invero, il confronto tra il tasso soglia ed il tasso applicato in concreto è un confronto tra voci predefinite che attengono al costo del credito convenuto tra le parti con l’insieme delle stesse voci di costo medio rilevate trimestralmente. Se il tasso di mora non è parte delle rilevazioni trimestrali, non è corretto verificarne l’usurarietà rispetto a parametri che sono pensati per categorie di interessi diverse.
Le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione dei tassi medi ai fini dell’usura, hanno sempre precisato che gli interessi moratori sono esclusi dal calcolo del TEGM, che costituisce la base del c.d. tasso soglia.
In ogni caso, l’eventuale superiorità alla soglia di usura della clausola relativa agli interessi di mora, non può comportare la non debenza neppure degli interessi corrispettivi.
Il cumulo fra le due categorie di interessi è operazione logicamente scorretta in ragione delle diverse funzioni degli stessi: l’interesse corrispettivo consegue alla naturale remuneratività del contratto di mutuo ed è periodicamente dovuto, laddove gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accidentali, dovute solo in caso di inadempimento all’obbligo di restituire ratealmente la somma mutuata.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani, con la sentenza n. 483, depositata in data 18.05.2015.
Nel caso in commento, i clienti, sull’assunto d’aver stipulato con la Banca un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, convenivano in giudizio l’istituto di credito, deducendo l’usurarietà dei tassi d’interesse da quest’ultimo praticati e concludendo affinché l’adita Autorità Giudiziaria dichiarasse la nullità delle relative clausole, con condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Si costituiva la Banca, la quale concludeva per il rigetto delle domande attoree, evidenziando in particolare l’erroneità del metodo di calcolo posto dagli istanti a fondamento delle proprie doglianze, in quanto inclusivo degli interessi di mora ai fini della verifica del tasso di interesse applicato.
Il Tribunale, nel motivare l’integrale rigetto della domanda dei mutuatari, ha ribadito alcuni principi di diritto ormai ampiamente consolidati, tanto nella giurisprudenza di legittimità, quanto in quella di merito.
In particolare, la sentenza de qua, rimarcata la diversa funzione degli interessi corrispettivi rispetto ai moratori, ha ribadito la scorrettezza logica e giuridica dell’operazione di cumulo fra gli stessi.
A conforto di tali statuizioni, il Tribunale ha richiamato il procedimento istituito dalla legge antiusura n. 108/96 per la determinazione, con scadenza trimestrale, del tasso usurario in relazione alle varie operazioni di credito. Una determinazione “effettuata dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, in considerazione del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni spese, remunerazioni”.
Nell’ambito di tale procedimento, teso alla individuazione della base di calcolo utile a fissare il tasso soglia, non rientrano gli interessi di mora, “poiché non dovuti al momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”.
Se ne deduce che, ex post, nella verifica concreta dell’usurarietà del singolo contratto di mutuo, non possano (analogamente) prendersi in considerazione gli interessi di mora, nel computo del costo complessivo (percentuale) del credito da raffrontare alle soglie ministeriali.
Il provvedimento in commento si inserisce tra le pronunce di merito che gradualmente, attraverso l’analisi concreta e sistematica dei meccanismi di rilevamento dell’usura oggettiva, stanno contribuendo a superare pur presupponendolo l’orientamento espresso in Cass. Civ. n. 350/2013, tenendo conto soprattutto della necessità, enucleata tra le ragioni ispiratrici della legge n.108/1996, di procedere al riscontro dell’usura oggettiva mediante il confronto tra dati aritmetici-omogenei.
In tale processo, gli interessi di mora, finché non saranno inclusi tra gli elementi del costo medio del credito rilevati da Bankitalia, non potranno essere raffrontati alle soglie di usura.
Per approfondimenti si rinvia ad un estratto delle pronunce analoghe, già oggetto di esame su questa Rivista.
USURA: LE DIRETTIVE DI BANKITALIA HANNO EFFICACIA VINCOLANTE
GLI INTERESSI DI MORA NON VANNO COMPUTATI NEL TAEG
Ordinanza | Tribunale di Modena, dott. Enrico Saracini | 31-07-2015
USURA: L’ACCERTAMENTO VA LIMITATO AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Restano escluse i moratori, in quanto prestazioni accidentali
Ordinanza | Tribunale di Bologna, dott. Massimiliano Vento | 26-03-2015
USURA: IMPOSSIBILE ATTRIBUIRE RILEVANZA AGLI INTERESSI MORATORI
In caso di tasso eccessivo, come per le clausole penali, opera la riduzione giudiziale
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Paolo Catallozzi | 07-05-2015
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SUPERIORI AL TASSO SOGLIA NON INFICIANO LA LICEITÀ DEI CORRISPETTIVI
La verifica va autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia dott. Gianluigi MORLINI | 24-02-2015 | n.304
Testo del provvedimento
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