Gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente.
Il tasso di mora indicato in contratto inciderà per l’intero nel TEG solo nell’ipotesi limite in cui il mutuatario sia stato inadempiente sin dal primo giorno della prima rata, per tutte le rate seguenti e per l’intero periodo di ammortamento.
Se s’intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito – allegando l’usurarietà di quest’ultimo – non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto e con riguardo all’intero capitale e alla sua durata, sicché gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi, con la sentenza n. 1984 del 06.11.2018.
La vicenda ha riguardato due mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo l’usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel contratto nonché l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese; su tali basi hanno chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca.
Costituitosi in giudizio, l’istituto di credito ha eccepito l’infondatezza di tutte le doglianze attoree chiedendone il rigetto.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha, in primo luogo, rappresentato che non è ammessa la sommatoria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi i fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
L’organo giudicante ha, dunque, sottolineato che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Con riferimento al caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, sebbene le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, tale circostanza assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio.
Il Giudice ha, altresì, rappresentato che il CTU ha accertato il superamento del tasso soglia, in quanto pari a 7,004% rispetto alla soglia del 6,630%; tuttavia, occorre comunque osservare che se s’intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito – allegando l’usurarietà di quest’ultimo – non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto e con riguardo all’intero capitale e alla sua durata, sicché gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente.
In altri termini è evidente che il tasso di mora indicato in contratto inciderà per l’intero nel TEG solo nell’ipotesi limite in cui il mutuatario sia stato inadempiente sin dal primo giorno della prima rata, per tutte le rate seguenti e per l’intero periodo di ammortamento. Diversamente, mano a mano che il mutuatario adempie al pagamento delle rate la possibile incidenza degli interessi moratori sul costo complessivo del contratto diminuisce proporzionalmente, fino a diventare nulla a seguito di estinzione dell’obbligazione di rimborso (conseguente al pagamento dell’ultima rata di ammortamento o all’estinzione anticipata).
Nel caso in esame, sebbene il tasso di mora sia stato fissato in misura pari all’aumento percentuale dell’1,5% rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, quindi, in misura astrattamente superiore al tasso soglia, non è stata fornita dimostrazione della concreta applicazione o del pagamento di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla Legge n. 108 del 1996, considerato che il contratto si è regolarmente svolto fino al pagamento della rata n. 99 da parte degli attori.
L’Organo giudicante ha specificato che è rilevante anche la presenza della clausola di salvaguardia che impedisce il rialzo del tasso di mora al di sopra della soglia di usura, della quale non si può predicare la nullità ai sensi dell’art. 1344 c.c., non essendo emerso che la banca abbia applicato in concreto tassi di mora superiori al tasso usurario, omettendo, in tal modo, di conferire un significato reale al principio della riconduzione del tasso entro il limite di legge.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Giudice ha ritenuto infondata l’eccezione di usurarietà del contratto di mutuo, rigettando le domande dei mutuatari con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RELATIVA GLI INTERESSI DI MORA ESCLUDE L’USURARIETÀ A TITOLO ORIGINARIO
Sentenza | La Corte d’Appello di Bologna, Pres. Rel. Roberto Aponte | 21.05.2018 | n.1355
USURA: INAMMISSIBILE LA CONTESTAZIONE GENERICA
LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NON DEROGA AL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno | 21.02.2018 | n.4065
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-contestazione-generica
USURA: CORRISPETTIVI SEMPRE DOVUTI IN IPOTESI DI SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA PER I INTERESSI MORATORI
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO MAGGIORAZIONE TEGM DEI CORRISPETTIVI DI 2,1%
Sentenza | Tribunale di Chieti, Dott. Federico Ria | 19.04.2017 | n.281
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