Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
La clausola di salvaguardia, impedendo, anche solo in astratto, che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare il superamento del tasso soglia, è del tutto conforme alla ratio della disciplina antiusura ed inibisce in radice il verificarsi del fenomeno usurario mediante la sostituzione automatica ab origine del tasso secondo le modalità indicate.
In punto di usurarietà degli interessi di mora e conseguente gratuità del contratto si ritiene di aderire all’orientamento che esclude l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1815 c.c. agli interessi di mora (recepita anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione 27442/2018 sia pure con affermazione che non appare del tutto coerente con quanto affermato nella prima parte della sentenza stessa, ove viene invece valorizzata l’identica funzione remunerativa degli interessi di mora e corrispettivi).
Tale orientamento si fonda tradizionalmente sulla diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza. Laddove, infatti, l’art. 1815 c.c. indica espressamente la corresponsione degli interessi come elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del mutuo oneroso, non può che riferirsi agli interessi corrispettivi, considerato che gli interessi moratori configurano una sanzione meramente eventuale a carico del debitore, conseguente all’inadempimento.
In mancanza di rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora è ad oggi comunque preclusa la valutazione in termini oggettivi dell’usurarietà degli stessi. Nell’ipotesi di richiesta di interessi di mora “sproporzionati” sarebbe piuttosto applicabile la tutela di cui all’art 1384 c.c., vale a dire la riduzione ad equità della penale manifestamente eccessiva, che tuttavia non può trovare applicazione del caso di specie, considerato che non risultano versati interessi di mora dall’Utilizzatore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario, con la sentenza n. 1897 del 07.02.2019.
La vicenda ha riguardato una società che ha convenuto un giudizio un istituto di leasing affinché fosse dichiarata la gratuità ai sensi dell’art 1815 c.c. del contratto di leasing con lo stesso stipulato in conseguenza della pattuizione di interessi usurari e, per l’effetto, fosse rideterminato il piano di ammortamento del contratto e parte convenuta fosse condannata a restituire a parte attrice gli interessi versati.
La Società di leasing, nel costituirsi in giudizio, chiedeva che la domanda avanzata dall’attrice fosse rigettata, sostenendo l’irrilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e comunque la previsione in contratto della c.d. clausola di salvaguardia idonea ad escludere in radice il verificarsi di usura.
Tale clausola prevedeva la seguente pattuizione nelle condizioni generali di contratto stabilendo: “qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell’Euribor 3 mesi, divisione 365, quale pubblicato da Il Sole 24 Ore, man mano in vigore, maggiorato della differenza tra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l’Euribor 3 mesi, divisione 365, pubblicato alla data medesima dal Sole 24 Ore, con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all’intero) inferiore”.
Il giudice, investito del thema decidendum, in punto di usurarietà degli interessi di mora e conseguente gratuità del contratto, prospettata da parte attrice, ha ritenuto di aderire all’orientamento che esclude l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1815 c.c. agli interessi di mora, in espressa contraddizione con la sentenza della corte di Cassazione n. 27442/2018, atteso che la disciplina prevede la sola rilevazione degli interessi corrispettivi.
Al riguardo, il Giudicante ha sottolineato la diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza.
Invero, laddove l’art. 1815 c.c. indica espressamente la corresponsione degli interessi come elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del mutuo oneroso, non può che riferirsi agli interessi corrispettivi, considerato che gli interessi moratori configurano una sanzione meramente eventuale a carico del debitore, conseguente all’inadempimento.
L’incompatibilità sul piano funzionale tra interessi corrispettivi ed interessi moratori induce a sostenere, per il Tribunale, anche l’irrilevanza ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi di mora, come risulterebbe ulteriormente confermato dalla dizione dell’art. 644 c.p. laddove la norma richiama espressamente il concetto di interessi dati o promessi “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite in favore della società di leasing.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER LA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA, NON VANNO SOMMATI INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
ESSI TROVANO APPLICAZIONE ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.09.2018 | n.17547
USURA: LA NULLITÀ EX ART. 1815 C.2 C.C. COLPISCE UNICAMENTE LA CLAUSOLA CONCERNENTE GLI INTERESSI MORATORI
LA MAGGIORAZIONE STABILITA CONTRATTUALMENTE PER I CASI DI RITARDATO PAGAMENTO È PARI A 2,1 PUNTI PERCENTUALI
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
SUPERAMENTO TASSO SOGLIA: NON È CORRETTA LA TESI DELLA SOMMATORIA TRA TASSO CORRISPETTIVO E TASSO MORATORIO
LE DUE FATTISPECIE SONO ALTERNATIVE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.06.2018 | n.11948
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