Non è lecito sostenere in assenza di un orientamento giurisprudenziale uniforme la tesi dell’applicazione della maggiorazione di 2,1% per i moratori ai fini della valutazione dell’usurarietà degli stessi ai fini del superamento del TSU, posto che la separata rilevazione di un tasso soglia usura per i tassi di mora, effettuata dalla Banca d’Italia con le istruzioni del 3.7.2013 in forza di accertamenti statistici rilevati già dal 2002, è coerente sia con la specifica funzione degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, in quanto solo questi ultimi sono diretti a remunerare il creditore mentre i primi hanno solo la funzione di predeterminare il risarcimento del danno da ritardo nell’adempimento, sia con la circostanza che il tasso soglia si determina esclusivamente sulla base del rilevamento del tasso corrispettivo e non dei tassi di mora.
L’eventuale superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora non determina una valutazione di gratuità del finanziamento, in quanto gli interessi corrispettivi sono in ogni caso dovuti, mentre eventuali domande restitutorie riguardanti le somme pagate a titolo di interessi di mora non trovano accoglimento in assenza di prova del pagamento dei moratori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Sassari, Giudice Cinzia Caleffi con la sentenza n. 100 del 24.01.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, una società conveniva in giudizio una società di leasing ed eccependo l’usurarietà del contratto di leasing chiedeva la restituzione della somma indebitamente versata a titolo di interessi con conseguente declaratoria di nullità della relativa clausola o restituzione degli interessi pagati in eccedenza rispetto al tasso legale.
Si costituiva in giudizio la società di leasing chiedendo il rigetto delle domande perché infondata in fatto e in diritto, assumendo che non erano stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglie e che pertanto non era configurabile alcuna violazione;
Il Giudicante, in riferimento all’asserita usurarietà ha ritenuto infondata la tesi attorea eccependo l’erroneità della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, osservando, nello specifico, che anche in ipotesi di riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, si può sostenere unicamente l’illegittimità e quindi, non debenza degli stessi in e non anche degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti tra le parti nei limiti del tasso soglia, con la conseguenza che se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto del tasso soglia.
Più in particolare, il Giudice – malgrado l’assenza di un orientamento giurisprudenziale uniforme – ha ritenuto di dover sostenere la tesi della maggiorazione del 2,1% ai fini dell’inclusione dei moratori per la verifica del superamento TSU, atteso che questi ultimi sono rilevati separatamente rispetto a tutti gli oneri che concorrono a formare il TEGM.
Sul punto, il Giudice ha spiegato che la separata rilevazione di un tasso soglia usura per i tassi di mora, effettuata dalla Banca d’Italia, è da ritenersi assolutamente coerente con la specifica funzione degli interessi moratori rispetto alla funzione dei corrispettivi, in quanto solo questi ultimi sono diretti a remunerare il creditore, mentre i primi hanno solo la funzione di predeterminare il risarcimento del danno da ritardo nell’adempimento.
Infine, il Tribunale ha ritenuto prive di fondamento le domande attoree dirette a sentire accertare la nullità del contratto per violazione dell’art. 117 TUB per mancata indicazione del TAEG, spiegando che la mancata menzione di quest’ultimo non è di per sé sintomo di violazione della delibera CICR 9.2.2000, in quanto è sufficiente rilevare che il contratto indichi specificatamente il tasso corrispettivo e di mora applicato, nonché i costi pattuiti.
In particolare, il Giudice ha ritenuto che gli effetti propri di un eventuale superamento soglia da parte del tasso di mora non determina una valutazione di gratuità del finanziamento, in quanto gli interessi corrispettivi sarebbero in ogni caso dovuti, mentre eventuali domande restitutorie riguardanti le somme pagate a titolo di interessi di mora non potrebbero trovare accoglimento in assenza di prova del pagamento degli stessi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società di leasing.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA BANCARIA: TASSO DI MORA ESCLUSO DAL TEG, NON ESSENDO DETERMINANTE NELLA CONCESSIONE DEL CREDITO
L’INTERESSE MORATORIO SI APPLICA SULL’UNICA E AUTONOMA OBBLIGAZIONE DERIVANTE DALL’INADEMPIMENTO
Altro | Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli | 05.12.2013 | n.125/14
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SUPERIORI AL TASSO SOGLIA NON INFICIANO LA LICEITÀ DEI CORRISPETTIVI
LA VERIFICA VA AUTONOMAMENTE ESEGUITA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA SOMMARLI TRA LORO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia dott. Gianluigi MORLINI | 24.02.2015 | n.304
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno