Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora non ha alcun fondamento giuridico e matematico. Nessuna rilevazione trimestrale viene eseguita per gli interessi di mora, che hanno una natura ontologicamente diversa da quella degli interessi corrispettivi, destinati ad essere applicati solo in via meramente eventuale, nel caso di inadempimento della parte debitrice, ed hanno una funzione non corrispettiva ma risarcitoria del danno derivante al creditore, si che la loro quantificazione dipende da una serie di fattori non direttamente collegate al costo del denaro, che al contrario è il parametro che verosimilmente maggiormente influenza la determinazione del corrispettivo per l’erogazione del credito.
Mancando qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee.
L’eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non si estende alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e rispondenti a finalità diverse, e quindi, anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108\1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Carlo Maddaloni con la sentenza n. 9977 del 05/10/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una società conveniva in giudizio una società di leasing e deducendo la nullità di taluni contratti precedentemente stipulati, in quanto asseritamente caratterizzati da usura sopravvenuta eccepiva la conseguente gratuità dei negozi, chiedendo altresì la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente corrisposto.
Si costituiva in giudizio la società di leasing ed eccependo, la prescrizione dei diritti relativi al contratto asseritamente nullo, chiedeva il rigetto delle domande attoree, lamentando la genericità delle allegazioni attoree, e deducendo che nessun superamento del TSU poteva ritenersi verificato in riferimento ai tassi applicati.
Il Giudice, ha ritenuto infondate le domande attoree relative all’asserita usura e alla conseguente richiesta di gratuità osservando come la pretesa di sommare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi e quelli di mora non abbia alcun fondamento giuridico e matematico.
Sul punto, il Tribunale ha spiegato che l’eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non potrebbe estendersi alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e rispondenti a finalità diverse, e quindi, anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108\1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori, atteso che nessuna rilevazione viene eseguita per gli interessi di mora, che hanno una natura ontologicamente diversa da quella degli interessi corrispettivi, destinati ad essere applicati solo in via meramente eventuale, nel caso di inadempimento della parte debitrice, ed hanno una funzione non corrispettiva ma risarcitoria del danno derivante al creditore, si che la loro quantificazione dipende da una serie di fattori non direttamente collegate al costo del denaro, che al contrario è il parametro che verosimilmente maggiormente influenza la determinazione del corrispettivo per l’erogazione del credito.
In particolare, il Giudicante ha rilevato che in mancanza di qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee.
Infine, il Tribunale ha ritenuto, contrariamente all’assunto dell’attrice, che il metodo di ammortamento “alla francese” non implica, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In particolare, il Giudice ha spiegato che ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, e pertanto, gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e cioè sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA LEASING: GLI INTERESSI MORATORI HANNO FUNZIONE RISARCITORIA E NON RILEVANO AI FINI DELLA L.108/96
LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |
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