Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Mocci dello studio Zitiello & Associati
La verifica dell’usurarietà dei tassi applicati alle operazioni creditizie ex L. 108/96 non tiene conto degli interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta rispetto ai corrispettivi allorché la mora rappresenta una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
L’eventuale usura dei moratori non travolge i corrispettivi fino a determinare la gratuità del contratto di mutuo potendo tutt’al più tale usurarietà determinare la riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione; peraltro, in considerazione del fatto che i moratori, quali oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cade solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, ai fini dell’inserimento nel calcolo del TEG in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile con la sentenza n. 19858 del 20.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata l’erede di due mutuatari conveniva in giudizio la Banca mutuante al fine di ottenere la dichiarazione di gratuità del contratto di mutuo precedentemente stipulato tra i genitori del medesimo e l’Istituto creditizio sul presupposto dell’usurarietà dei tassi di interesse ivi applicati, chiedendo pertanto la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Banca.
Si costituiva la Banca eccependo l’infondatezza della citazione, chiedeva il rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito.
Il Tribunale in riferimento all’eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati ha ritenuto infondate le domande attoree considerando illegittimo il presupposto della sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi con quelli moratori allorché in contrasto con la normativa di settore.
Nel merito, il Giudicante ha chiarito che la verifica dell’usurarietà dei tassi applicati alle operazioni creditizie va effettuata con riferimento alle disposizioni della L. 108/96 secondo cui tale accertamento non include gli interessi moratori; infatti in considerazione della diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta ed i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria non è condivisibile la tesi che coinvolgerebbe anche i moratori tra le voci di costo per la verifica d’usurarietà.
Del resto, in risposta all’istanza attorea di dichiarazione di gratuità del mutuo il Giudice ha chiarito che in virtù della diversità suelencata ovvero funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori è evidente la ratio dell’applicazione per questi ultimi della disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione, ovvero alla dichiarazione di gratuità del mutuo.
Infine, al fine di ribadire la necessaria vincolatività per i Giudicanti delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia, il Tribunale ha osservato che successivamente all’emanazione della sentenza n. 350/2013 la Banca d’Italia ha diffuso un comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudicante ha concluso ritenendo che ai fini dell’accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse – laddove si sostenga la rilevanza a tali fini anche di quelli moratori – l’usurarietà di questi ultimi può essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall’inadempimento del debitore, per cui il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari
Tanto premesso il Tribunale ha rigettato le doglianze attoree con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco | 16.03.2016 | n.127
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
LA LEGGE ANTIUSURA È INAPPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA MORA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Fausto Basile | 26.01.2016 | n.1463
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
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