In tema di nullità, ex art. 1815 comma 2 c.c, del mutuo per superamento del tasso soglia, oltre il quale esso si considera usurario, non bisogna tener conto della commissione per estinzione anticipata pattuita in caso di risoluzione del contratto.
Segnatamente, l’accertamento dell’usurarietà del contratto non deve includere la commissione prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto voce di costo eventuale, non collegata all’erogazione del credito, ma volta a indennizzare la banca mutuante delle conseguenze economiche in caso di esercizio di tale facoltà. Invero, aderendo all’opposto orientamento, verrebbe vulnerata l’eterogeneità di natura e funzione rispetto agli interessi corrispettivi, previsti invece per remunerare l’erogazione del credito.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Alessandro Auletta, con la sentenza n. 1387 del 19 maggio 2021.
Un cliente mutuatario proponeva opposizione all’esecuzione ex artt. 615 cpc, con cui si deduceva l’illiceità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia, sotto il profilo della pattuizione della commissione di estinzione anticipata e del tasso di mora convenuto.
Il Tribunale affermava che la valutazione circa l’usurarietà non comprende anche tale tipo di clausola.
Questa- assimilabile alla penale per la sua funzione compensativa dei costi collegati al rimborso anticipato del credito- va corrisposta solo al momento della cessazione del rapporto, laddove non siano più dovuti interessi sul capitale.
Quanto all’onere probatorio a carico del debitore, che voglia far valere l’usurarietà degli interessi ai sensi dell’art. 2697 c.c., va escluso che, ai fini del suo soddisfacimento, sia sufficiente allegare l’indebito cumulo dei tassi di interesse moratori e corrispettivi.
Sulla scorta del più recente orientamento della Corte di Cassazione, infatti, è un falso problema quello relativo al “cumulo” tra due tipi di interessi, quelli corrispettivi, che rappresentano la controprestazione del mutuante, e quelli moratori contrattualmente previsti, che costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento, avendo natura di clausola penale.
Pertanto, può dirsi che gli interessi dovuti sono tutti di natura moratoria e comprendono sia la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde a quelli corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto della stessa, hanno cambiato natura, così come previsto dall’art. 1224 c.c.
Ciò, però, non comporta un indebito cumulo tra diversi tipi di interessi, ma solo un’operazione di calcolo in cui il tasso degli interessi moratori si ottiene sommando un incremento di percentuale al saggio degli interessi corrispettivi.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VERIFICATO ANCHE CON RIGUARDO AL TASSO D’INTERESSE MORATORIO
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito | 29.07.2020 | n.355
L’USURARIETÀ DEI COSTI LEGATI AL CONTRATTO NON È PRONOSTICABILE CON CERTEZZA AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli | 03.12.2020 | n.1522
USURA: LA PENALE DI ANTICIPATA ESTINZIONE HA NATURA SOLO EVENTUALE/POTENZIALE E STRAORDINARIA
NON È IMMEDIATAMENTE COLLEGATA, QUALE INTERESSE O COSTO, ALLA EROGAZIONE DEL CREDITO EX ART. 644, CO. 4, C.P.
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Adele Pipitone | 24.06.2020 | n.435
È ESBORSO CONSEGUENTE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DEL MUTUATARIO DI ESTINGUERE IL DEBITO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
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