Ai fini del calcolo del TEG non si deve tener conto degli interessi moratori.
L’idea di confrontare il tasso soglia antiusura con la sommatoria nasce da un’errata interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 e risulta non condivisibile.
Il meccanismo di ammortamento alla francese con rata fissa costante non produce affatto interessi su interessi, in quanto essi vengono calcolati sul solo capitale residuo e, una volta maturati, non vengono affatto capitalizzati (cioè utilizzati ai fini del calcolo degli interessi della rata successiva).
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Padova, Giudice Giuseppe Amenduni, con la sentenza n. 1693 del 24 agosto 2018.
Nel caso in esame dei mutuatari convenivano in giudizio una banca, con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo fondiario in data 21.5.2001, al fine di far accertare la nullità del predetto contratto sulla scorta della ritenuta usurarietà dei tassi pattuiti nonché in ragione del fenomeno anatocistico nella determinazione degli interessi applicati.
Si costituiva la banca, contestando interamente quanto dedotto dall’attore chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande.
Il Giudice ha rilevato che parte attrice fondava la propria domanda interamente sulla base di una perizia di parte cui si richiama integralmente, senza tuttavia indicare al Giudicante elementi di indagine verificabili, limitandosi ad affermare la nullità degli interessi per violazione dei limiti usurari sulla scorta della semplice sommatoria del tasso di interessi corrispettivi (5,99%) con il tasso degli interessi moratori (7,49%).
Il Tribunale adito ha affermato che l’idea di confrontare il tasso soglia antiusura con la sommatoria nasce da un’errata interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 e risulta non condivisibile, atteso che gli interessi moratori, che si applicano solo per l’ipotesi eventuale di inadempimento del mutuatario, assolvono ad una funzione assai diversa da quella propria degli interessi corrispettivi e risultano alternativi ai secondi, sicché operare la sommatoria nei termini pretesi da parte attrice significa andare a stravolgere il criterio in ragione del quale ai fini del calcolo del TEG non si deve tener conto degli interessi moratori.
Nel caso di specie, considerato che gli interessi corrispettivi pattuiti erano del 5,99% e che la soglia usuraria era fissata al momento della conclusione del contratto a 10,23%, ne deriva chiaramente l’infondatezza della tesi della usurarietà del tasso contrattuale, anche in riferimento al tasso moratorio, singolarmente preso (7,44%).
Infine, l’organo giudicante ha ritenuto che non può trovare neppure accoglimento la tesi dell’anatocismo prodotto dal sistema di rimborso alla francese atteso che siffatto meccanismo di ammortamento con rata fissa costante non produce affatto interessi su interessi, in quanto essi vengono calcolati sul solo capitale residuo e, una volta maturati, non vengono affatto capitalizzati (cioè utilizzati ai fini del calcolo degli interessi della rata successiva).
Per le suddette ragioni il Giudice ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: ILLEGITTIMA LA SOMMATORIA DEI TASSI
GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E GLI INTERESSI MORATORI VANNO ESAMINATI SEPARATAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 10.12.2018 | n.23742
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-illegittima-la-sommatoria-dei-tassi
USURA BANCARIA: INAMMISSIBILE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
GLI INTERESSI MORATORI SONO AUTONOMI E DISTINTI DA QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Elisabetta Arrigoni | 20.09.2018 | n.2526
USURA: PER LA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA, NON VANNO SOMMATI INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
ESSI TROVANO APPLICAZIONE ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.09.2018 | n.17547
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