Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il cliente che deduca in giudizio l’applicazione di un tasso usurario ha l’onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall’istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, in assenza la contestazione è generica.
Secondo le Istruzioni della Banca d’Italia per il rilevamento dei tassi d’interesse, tanto nella versione del febbraio 2006 quanto in quella dell’agosto del 2009, le commissioni o penali di estinzione anticipata sono escluse dal calcolo del TEG in quanto meramente eventuali e subordinate al verificarsi di un evento futuro e incerto, pertanto, tale onere non deve essere considerato ai fini del calcolo del TAEG.
È legittima la condanna del cliente al risarcimento per lite temeraria nel caso si sia limitato a sollevare contestazioni generiche e non provate e non osta all’accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla Banca l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito atteso che lo stesso è rappresentato dagli oneri di ogni genere che l’istituto di credito abbia dovuto affrontare per essere stato costretto a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino, con sentenza n.2399 del 19.07.2017.
Nel caso considerato, dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante ode sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la stessa, attesa la pattuizione di un tasso d’interesse superiore a quello usurario, e conseguentemente chiedevano la restituzione delle somme percepite dall’istituto a titolo di interessi, oltre al risarcimento del danno.
La Banca convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande dei mutuatari, nonché la loro condanna al risarcimento del danno da lite temeraria.
Il Giudice adito, in merito all’asserito superamento del del c.d. tasso – soglia, considereva detta censura come generica, atteso che gli attori non avevano nè specificato in modo puntuale né i tassi in concreto applicati dall’istituto di credito, né i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento, con le relative percentuali, con ciò non assolvendo al proprio onere probatorio, posto che chi deduce l’applicazione di un tasso usurario ha l’onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia.
In particolare affermava con riferimento al superamento del tasso che secondo le Istruzioni della Banca d’Italia per il rilevamento dei tassi d’interesse sono escluse dal calcolo del TEG le commissioni o penali di estinzione anticipata, sul rilievo per cui a differenza degli interessi corrispettivi, dovuti in forza della naturale fecondità del denaro, le predette commissioni di estinzione anticipata sono un onere meramente eventuale, in quanto subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto, per tale motivo tale onere non deve essere considerato ai fini del calcolo del TAEG.
Il Tribunale, inoltre, non ammetteva la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dagli attori affermando che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato per supplire alle alle deficienze probatorie della parte, atteso che in tali casi la CTU assumerebbe una funzione meramente esplorativa diretta alla ricerca di fatti e circostanze non provati.
Infine, riteneva sussistenti i presupposti per la condanna degli stessi al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c, individuando il danno risarcibile alla Banca nel disagio subito dovuto alla resistenza in giudizio a fronte di una lite temeraria, infatti, per tale forma di risarcimento non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, ma esso è costituito dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario.
Per tutte le ragioni esposte, rigettava le domande dei mutuatari condannando gli stessi al pagamento delle spese di lite oltre che al risarcimento per lite temeraria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
USURA LEASING: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI E E LE PENALI DA INADEMPIMENTO
LA VALUTAZIONE DI USURARIETÀ ATTIENE ALLA FASE FISIOLOGICA DEL RAPPORTO E NON GIÀ A QUELLA PATOLOGICA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro | 10.07.2017 | n.7906
USURA: ESCLUSA LA SOMMATORIA TRA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE, INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
SIA IN CASO DI RECESSO ANTICIPATO CHE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini | 19.06.2017 |
USURA ORIGINARIA: INTERESSI MORATORI E PENALE DI ESTINZIONE SONO ESCLUSI DA CALCOLO TASSO SOGLIA
SONO ONERI RISARCITORI IL CUI COSTO ECONOMICO È ESTRANEO ALL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti | 19.06.2017 | n.1911
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno