È errato inserire nella determinazione del TAEG spese ed i costi per l’estinzione anticipata del rapporto perché essi sono dovuti solo allorchè il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente scelti dal cliente e sui quali la banca non può interferire. Tali costi e spese quindi costituiscono un debito solo eventuale che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura.
Non è corretta la sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, né tantomeno comparare il tasso di mora ai tassi effettivi globali medi. Ed infatti, a prescindere dall’effettiva identità di funzione del tasso moratorio rispetto al tasso corrispettivo, non può non rilevarsi che la verifica del superamento del tasso soglia deve postulare almeno l’omogeneità dei criteri di rilevazione di entrambi i tassi. Ed allora si evidenzia che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora secondo quanto espressamente previsto dalla Banca d’Italia, cui è demandata la rilevazione all’atto dell’elaborazione dei decreti ministeriali.
Pertanto appare illogico che l’interesse di mora venga poi ragguagliato ad un tasso medio che è stato determinato senza tenere in considerazione proprio quel tipo di interesse in operazioni similari.
La Banca d’Italia non ha escluso gli interessi di mora dalla rilevazione ai fini anti usura, ma ha indicato che il tasso soglia da applicare agli interessi di mora è pari al TEGM medio aumentato : di 2,1 punti percentuali secondo la Circolare 3.7.2013 e di 1,9 punti percentuali per i mutui chirografari di durata ultraquinquennale nell’ultima rilevazione statistica; in tal modo ha così implicitamente riconosciuto che esiste una rilevazione autonoma e che il criterio in base al quale la verifica è stata effettuata ha evidenziato, come chiaramente intuibile, un generale innalzamento del tasso per il caso di inadempimento. Pertanto la disomogeneità dei dati presi in considerazione nella determinazione dei tassi impedisce la mera sommatoria tra il tasso di interesse moratorio (pari in estrema ipotesi al limite del tasso soglia) ed il tasso di interesse corrispettivo.
L’ISC non rappresenta una specifica condizione economica del contratto di finanziamento in quanto non incide sulle singole condizioni dello stesso che determinano i tassi di interesse e gli oneri a carico del mutuatario già convenuti; la menzione dell’Indicatore Sintetico di Costo infatti ha la sola funzione di far conoscere al cliente il costo complessivo del finanziamento secondo la formula indicata dalla Banca d’Italia e la sua erronea indicazione non determina una maggior gravosità del finanziamento. Pertanto l’eventuale positivo riscontro di tale non conformità di un ISC/TAEG non corrispondente a quello effettivo non comporta in sè la nullità di alcuna clausola contrattuale ex art. 117 tub né la possibile sostituzione con altro tasso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Giraldi con la sentenza n. 654 del 15 aprile 2021.
Nella vicenda esaminata, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca chiedendo l’accertamento della nullità delle clausole determinative degli interessi e di dichiarare la conseguente gratuità del rapporto in conseguenza dell’applicazione di tassi superiori alle soglie-usura.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto delle domande.
Il Tribunale ha rilevato che il metodo di calcolo utilizzato da parte attrice per allegare e dimostrare l’usurarietà dei tassi applicati doveva ritenersi erroneo.
L’attore, infatti, utilizzava un criterio di individuazione del tasso non corrispondente a quello utilizzato dalla Banca d’Italia inserendo, in particolare, nella determinazione del TAEG spese e costi per l’estinzione anticipata del mutuo.
Tali importi, specifica il Giudice, non possono rientrare nel costo collegato all’erogazione del credito perché essi sono dovuti solo allorchè il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente scelti dal cliente e sui quali la banca non può interferire. Tali costi e spese quindi costituiscono un debito solo eventuale che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura.
Del pari errata è stata considerata la postulata sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio in quanto, se pur vero che le norme antiusura si applicano a tutti gli interessi a qualunque titolo convenuti, e dunque anche agli interessi moratori, ciò non comporta che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il tasso previsto per il caso di mora debba essere comparato al tasso corrispettivo previsto per il normale sviluppo del rapporto. Ed infatti, a prescindere dall’effettiva identità di funzione del tasso moratorio rispetto al tasso corrispettivo, non può non rilevarsi che la verifica del superamento del tasso soglia deve postulare almeno l’omogeneità dei criteri di rilevazione di entrambi i tassi.
A tal fine, il Tribunale ha specificato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora secondo quanto espressamente previsto dalla Banca d’Italia, cui è demandata la rilevazione all’atto dell’elaborazione dei decreti ministeriali, pertanto appare illogico che l’interesse di mora venga poi ragguagliato ad un tasso medio che è stato determinato senza tenere in considerazione proprio quel tipo di interesse in operazioni similari.
Sul punto, osserva ancora il Giudice, che la Banca d’Italia non ha escluso gli interessi di mora dalla rilevazione ai fini anti usura, ma ha indicato che il tasso soglia da applicare agli interessi di mora è pari al TEGM medio aumentato : di 2,1 punti percentuali secondo la Circolare 3.7.2013 e di 1,9 punti percentuali per i mutui chirografari di durata ultraquinquennale nell’ultima rilevazione statistica; in tal modo ha così implicitamente riconosciuto che esiste una rilevazione autonoma e che il criterio in base al quale la verifica è stata effettuata ha evidenziato, come chiaramente intuibile, un generale innalzamento del tasso per il caso di inadempimento.
Pertanto la disomogeneità dei dati presi in considerazione nella determinazione dei tassi impedisce la mera sommatoria tra il tasso di interesse moratorio.
Quanto, infine, alla censurata indeterminatezza dei tassi pattuiti, il Giudice bergamasco ha chiarito che l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica del contratto di finanziamento in quanto non incide sulle singole condizioni dello stesso che determinano i tassi di interesse e gli oneri a carico del mutuatario; tale indice infatti ha la sola funzione di far conoscere al cliente il costo complessivo del finanziamento secondo la formula indicata dalla Banca d’Italia e la sua erronea indicazione non determina una maggior gravosità del finanziamento. Pertanto l’eventuale positivo riscontro di tale non conformità di un ISC/TAEG non corrispondente a quello effettivo non comporta in sè la nullità di alcuna clausola contrattuale ex art. 117 tub né la possibile sostituzione con altro tasso.
In ragione di tali rilievi il Tribunale ha integralmente rigettato le domande attoree, condannando il mutuatario alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA
IL PRIMO TASSO È RIFERITO ALL’INTERO CAPITALE DI CREDITO MENTRE IL SECONDO È RIFERITO ALLA RATA E/O AL CAPITALE SCADUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
USURA E TASSI DI MORA: NON È CORRETTO PARAMETRARLI A QUELLA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
BISOGNA APPLICARE LO SPREAD PER LA MORA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 04.11.2020 | n.6927
IL TASSO DI MORA, DIVERSAMENTE DAL TASSO CORRISPETTIVO, ASSOLVE AD UNA FUNZIONE RISARCITORIA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 23.07.2020 | n.5284
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