Al fine di affermare il superamento del tasso soglia la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché qualora l’interesse moratorio rilevasse ai fine della determinazione del TAEG si pregiudicherebbe irrimediabilmente la certezza della conoscenza del precetto normativo, atteso che la formazione del TAEG potrebbe essere costruita unilateralmente dal mutuatario ed a suo piacimento con il semplice ritardo nel pagamento delle rate del mutuo determinando, tuttavia, il sorgere di una responsabilità penale per usurarietà dei tassi all’altra parte contrattuale.
La formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito, esclusi oneri fiscali (cfr. Direttiva 2008/48/CE, allegato I, e Provv. Banca d’Italia 28/3/2013). Essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità in quanto è evidente che il creditore non possa essere a conoscenza della eventuale mora del debitore.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi con la sentenza n. 220 dell’11.01.2018.
Nella fattispecie processuale sottoposta al vaglio del Tribunale di Milano una mutuataria conveniva in giudizio una Banca dolendosi dell’usurarietà degli interessi applicati dall’Istituto creditizio al contratto di mutuo stipulato con la medesima, chiedendo per l’effetto la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme illegittimamente versate alla Banca in quanto, asseritamente non dovute.
Il particolare, parte mutuataria aveva ritenuto che in relazione alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori applicati dalla Banca al finanziamento era risultato un tasso di mora superiore al limite del Tasso Soglia di riferimento fissato al momento della stipulato del contratto.
Si costituiva la Banca eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse pretese poiché inammissibili.
Il Tribunale ha ritenuto priva di pregio la doglianza attorea ritenendo errata sotto il profilo logico e matematico la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori al fine di affermare il superamento del tasso soglia rilevando che la mutuataria aveva sommato due entità tra loro eterogenee e riferite a due basi di calcolo differenti.
Del resto il Giudice ha argomentato osservando che la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. Sicché la pretesa di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.
Per maggiore chiarezza il Tribunale ha spiegato che qualora l’interesse moratorio rilevasse ai fine della determinazione del TAEG si pregiudicherebbe irrimediabilmente la certezza della conoscenza del precetto normativo, in quanto la formazione del TAEG potrebbe essere costruita unilateralmente dal mutuatario ed a suo piacimento con il semplice ritardo nel pagamento delle rate del mutuo determinando, tuttavia, il sorgere di una responsabilità penale per usurarietà dei tassi all’altra parte contrattuale.
Sul punto il Giudice ha ritenuto in conformità alla normativa europea, che ha introdotto la nozione di TAEG nell’ambito del credito al consumo l’interpretazione del concetto di TAEG deve intendersi nel senso che se l’art. 3 della direttiva 2008/48/CE – in materia di contratti di credito ai consumatori – definisce il costo totale del credito, sulla cui base si calcola il TAEG, come la sommatoria di “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, è evidente che il creditore non possa essere a conoscenza della eventuale mora del debitore, per cui ne deriva che tale onere è escluso dal TAEG così come eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso condannando la mutuataria al pagamento delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO VA FATTA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.152
USURA: NO ALLA SOMMATORIA DI TASSI CORRISPETTIVI E DI MORA
LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA VA ESCLUSA DAL TEG
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 16.06.2016 | n.12284
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