In materia di usura, non si può includere la commissione dovuta per la risoluzione del contratto da parte della Banca, o la commissione dovuta in caso di estinzione anticipata su richiesta del mutuatario, nel calcolo del TAEG ai sensi del D.M. 08.07.1992 e di conseguenza nel calcolo del TEG ai sensi della legge n. 108/1996.
Tale computazione svilisce il concetto di simmetria espresso altresì dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno chiarito la funzione di costi meramente eventuali delle commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto di mutuo, con la finalità di ristorare indirettamente la Banca per le remunerazioni contrattuali perse a causa di una estinzione anticipata rispetto a quella contrattuale.
Per ciò che concerne l’inserimento dei costi assicurativi sostenuti dal cliente per accedere alla concessione di credito, la Suprema Corte ha recentemente statuito (Cass. 20 agosto 2020, n. 17466) che, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute, purché collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
Tuttavia, è altresì vero che il cliente che tenti di provare in giudizio l’usurarietà del tasso applicato in conseguenza del computo dei costi assicurativi, ha l’onere di provare l’an ed il quantum del premio pagato non potendo sopperire a tale carenza documentale con richieste irrituali alla Banca convenuta.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Messina, Giudice Giuseppe Minutoli, con la sentenza n. 1314 del 28 giugno 2021.
È accaduto che un cliente agiva in giudizio in danno della Banca mutuante onde sentir accertare l’applicazione in concreto di tassi usurari al contratto di mutuo stipulato, con conseguente gratuità dello stesso ai sensi dell’art. 1815, secondo comma c.c.
Per l’accertamento dell’usurarietà veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale veniva giudicata infondata la doglianza lamentata da parte attrice.
Segnatamente, quest’ultima opponeva ai risultati peritali i dati relativi all’inserimento di costi legati alla risoluzione anticipata del contratto di mutuo che, laddove fosse intervenuta, avrebbe cagionato un superamento del tasso soglia; analogamente ribadiva l’obbligo di inserire nel calcolo del tasso in concreto applicato i costi assicurativi sostenuti per accedere al credito.
Il Giudice, chiamato a dirimere la controversia, ha affermato l’infondatezza di entrambe le contestazioni, sul presupposto che nel primo caso si tratta di costi meramente eventuali, non destinati ad entrare nel computo dell’usurarietà e nel secondo caso, pur se i costi assicurativi possono rientrare nel calcolo dell’usurarietà, devono essere debitamente provati nell’an e nel quantum dalla parte attrice.
Per questo motivo, il Tribunale ha rigettato le domande attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA “PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA” NON PUÒ ESSERE COMPRESA TRA GLI ONERI RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VERIFICATO ANCHE CON RIGUARDO AL TASSO D’INTERESSE MORATORIO
Sentenza | Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito | 29.07.2020 | n.355
USURA: L’ACCERTAMENTO POTRÀ AVVENIRE SOLO AL MOMENTO DELL’APPLICAZIONE DELLA PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA
L’USURARIETÀ DEI COSTI LEGATI AL CONTRATTO NON È PRONOSTICABILE CON CERTEZZA AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli | 03.12.2020 | n.1522
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
È ESBORSO CONSEGUENTE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO POTESTATIVO DEL MUTUATARIO DI ESTINGUERE IL DEBITO PRIMA DELLA SUA NATURALE SCADENZA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 07.01.2020 | n.35
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